La lite tra avvocato e condominio sui compensi per il recupero dei crediti in fase di mediazione
Nonostante l’obbligo di assistenza legale, occorre agire in sede ordinaria trattandosi di attività stragiudiziale
Le liti condominiali rientrano tra quelle per cui è obbligatorio il procedimento di mediazione (articolo 1 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile).
Il procedimento di mediazione, disciplinato dal Dlgs 4 marzo 2010 n° 28, dispone l'obbligo di farsi assistere da un avvocato, così precisa l'articolo 8 del testo normativo (« Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato»). Ma che succede se il condominio rifiuta di pagare il legale? Come recuperare i crediti professionali?
L’avvocato non pagato in fase conciliativa
Una possibile risposta la offre il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 maggio 2021. Possibile, si dirà, perché il giudice meneghino ha dichiarato inammissibile il ricorso ex articolo 702 bis Codice di procedura civile formulato dal legale contro il condominio. Le ragioni? Semplicemente perché questo procedimento - che dà luogo ad una fase “speciale” disciplinata dagli articoli 3, 4 e 14 del Dlgs 150 del 2011- è vincolato al recupero dei crediti professionali maturati per la sola fase giudiziaria, e, in essa, non viene fatta rientrare quella della mediazione, ancorché obbligatoria.
I compensi dell’attività stragiudiziale
A tal fine, viene argomentato che: «secondo i principi enunciati dalla Cassazione a sezioni Unite 4485\2018, ribaditi dalle sezioni Unite nell'ordinanza 25938 del 16 ottobre 2018, il ricorso ai sensi della norma di cui sopra, concerne la controversia oggetto del disposto normativo dell’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, numero 794, che è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando solo la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale».
«Resta invece esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali».Ergo, la controversia fra avvocati e condomìni avente ad oggetto il compenso per attività solo stragiudiziale nei procedimenti di mediazione ex articolo 4 decreto legislativo 150\2011 viene intesa – almeno nell'ordinanza in commento – al di fuori dell'ambito dell'articolo 702 bis Codice procedura civile. In altri termini, per il recupero dei crediti professionali per la fase di mediazione occorre agire in sede ordinaria.
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