La mancata firma del verbale assembleare non ne compromette la validità
L’unica conseguenza è che perdono valore le clausole contrattuali eventualmente scritte nel testo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, un amministratore ha richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del condominio per una somma a titolo di compensi professionali; l'ingiunto ha quindi proposto opposizione, chiedendo la revoca del provvedimento per inesistenza/nullità della delibera assembleare, per vizi formali del verbale costituente resoconto scritto della stessa e privo di sottoscrizione; per rinuncia dell’amministratore a pretendere il compenso dal condominio; ed, infine, per insussistenza di alcun riconoscimento di debito da parte del condominio e del credito azionato.
L’opposizione a decreto ingiuntivo
Preliminarmente, il Tribunale di Ravenna, nella sentenza numero 157/2020, ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un procedimento di impugnazione in senso proprio, ma un giudizio di accertamento dell'esistenza del credito. La circostanza che la sua instaurazione sia, per così dire, “ribaltata”, non toglie che l'opponente sia in senso sostanziale un convenuto, mentre spetti all'opposto la qualità sostanziale di attore.
Trattasi, infatti, di un principio consolidato, in forza del quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: questo produce i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cassazione civile, sezione I 22113 /2015 e Cassazione civile sezione I 14640/2018).
Le delibere nulle
Nel merito della vicenda specifica, il giudice ha successivamente e generalmente rilevato che le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, hanno affermato il principio per cui, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
E quelle annullabili
Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.
La mancata firma del verbale
Sulla scorta di questa premessa, l'ordinanza della Cassazione civile sezione VI, numero 27163 del 16 novembre 2017, ha escluso che costituisca motivo di nullità la mancata sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale, precisando che sia prima della riforma, che dopo l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di riforma 220/2012, non esiste una disposizione che prescriva - a differenza di quanto il Codice civile fa all'articolo 2375, per le deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni - che le delibere dell'assemblea dei condomini debbano risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Del resto, l'unica conseguenza che deriva dalla mancata sottoscrizione del verbale di assemblea condominiale è quello che impedisce di far valere le eventuali clausole contrattuali in esso previste (come affermato dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli sezione II, numero 2517 del 9 maggio 2019).