Fisco

La natura della doppia tassazione Iva applicata sul tributo accisa: intervenga il legislatore

Cristallizzare il pagamento della doppia imposizione darebbe una boccata di ossigeno alle tante famiglie in difficoltà per il caro energia

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di Michele Capuano e Giuseppe Enrico Maria Capuano (componenti commissione fiscale Appc)

Il periodo attuale che stiamo vivendo ha caratteri drammatici non solo per la pandemia che colpisce la salute, ma anche per i riflessi economici che ha causato e non da ultimo per la grave crisi energetica che colpisce soprattutto le famiglie dei ceti medio bassi con aumenti dei prezzi intollerabili di gas e elettricità. Lo Stato, in tale contesto diviene, in tutte le sue funzioni, un organizzatore attento nell'allocare sapientemente e con equità le proprie risorse; soprattutto quando, garante della costituzione, agisce nelle sue manifestazioni con la potestà di imperio, in particolare, quando agisce con statuizioni legislative esacerbate aventi ad oggetto la nascita di nuove obbligazioni tributarie.

L’Iva calcolata sull’accisa
Di converso, gli effetti, anche se di natura fiscale, andranno a discapito del cittadino il quale nulla potrà se non subire quel rapporto di soggettività passiva, intaccando quel rapporto immanente rappresentato dalla fiducia dello Stato e verso le istituzioni. Qui, non si tratta, per l'appunto, di mettere in discussione la legge ma, di prendere coscienza della morale di ciò che è meritevole di tutela, cioè la qualità della vita che a tutti i consociati deve essere garantita, quale bene essenziale per la dignità sociale. Infatti, l'assenza dei bisogni richiesti rischia di portare l'uomo alla deriva.

I reali bisogni che oggi la società richiede spesso non collimano con l'esigenza economica di fare cassa, nonostante l'immanenza del principio democratico costituzionale che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» intendendosi sia i residenti, in base al principio della worldwide taxation, che i non residenti il cui adempimento realizza i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.Un esempio distorsivo della imposizione fiscale che addirittura trae vantaggio per il gettito nell'aumento dei prezzi è l'Iva calcolata sull' accisa.

L’effetto distorsivo
Il prezzo finale dell'energia che grava sull'utente si incrementa ulteriormente, all'aumento del costo delle materie prime, costituendo l'accisa un elemento della base imponibile.
L 'Iva a quel punto, indetraibile per il consumatore finale, si trasforma in un tributo su altro tributo. Viene così violato il principio che un'imposta non può costituire base imponibile per la generazione di un altro tributo.Il significato dell'imposta sull'accisa è quello di “cadere sopra” un determinato prodotto prelevando un'imposta al momento della fabbricazione o del consumo dello stesso, come pure all'atto della sua importazione nel territorio italiano.

Attualmente tale imposta è disciplinata dal Dlgs s 26 ottobre 1995 numero 504 il quale indica i prodotti energetici, i carburanti e i combustibili per riscaldamento considerati anch'essi prodotti energetici, i prodotti alcolici, i tabacchi lavorati.Mettendo a confronto i due tributi l'accisa e l'Iva si osserva che la determinazione della base imponibile calcolata sui prodotti idrocarburi, gas e luce procura non poche perplessità di natura giuridico-economica.In particolare, la soggettività passiva del tributo accisa si manifesta con l'immissione in consumo; su detta cessione e/o prestazione si determina l'ammontare imponibile per la determinazione dell'Iva. Tale comportamento però, stride con quanto indicato dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006 dalla cui lettura, invero si evince che la doppia tassazione dei due tributi accisa e Iva viola il principio fondamentale del nostro sistema tributario, principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria con la seguente pronuncia:«salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra», Cassazione Sezioni unite 367/97.

Auspicabile l’intervento del legislatore sull’Iva
In altri termini un tributo non può mai gravare su un altro analogo tributo senza una espressa previsione normativa. Quindi, potrebbero esserci gli estremi per il consumatore di farsi riconoscere la illegittima imposizione subita per il pagamento dell'iva sull' accisa avendo quest'ultima concorso ad incrementare la base imponibile. Invero, al fine di evitare che possa aprirsi un contenzioso da parte dei consumatori sarebbe opportuno che a contestare l'iva sull'accisa fossero le lobby delle società energetiche potendo influenzare il business sul mercato. Di fatto però, le stesse non hanno interesse affinché ciò accada, potendo agire comodamente all'esercizio del diritto di rivalsa ai fini Iva.

Visto che oggi, più che mai, gira tutto intorno ai prodotti idrocarburi, gas e luce ai quali non si può più rinunciare, in conclusione si ritiene fortemente auspicabile un intervento del legislatore in materia Iva affinché individui tassativamente gli elementi da includere per il computo della base imponibile, sancendone in maniera definitiva, chiara ed inequivocabile se l'Iva deve o meno applicarsi alla base imponibile incrementata anche dalle accise ed annesse addizionali regionali.

Peraltro, non sembrerebbe irragionevole ipotizzare che in una situazione emergenziale come quella in cui ci troviamo a vivere, incalzante sempre più dal caro bollette e dall'aumento dei carburanti alle pompe, intervenisse il Governo prendendo la decisione di cristallizzare il pagamento della doppia imposizione Iva sulle accise, in attesa che venga statuito un comportamento positivizzato. La conseguenza sarebbe quella di dare da subito una boccata di ossigeno alle tante famiglie italiane in difficoltà, garantendone una migliore qualità della vita sociale.

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