La palestra non deve disturbare la quiete del condominio
Il rumore di attrezzature e musica deve essere percepibile da un numero indistinto di condòmini, anche se solo alcuni lo fanno rilevare
Il condominio può ospitare una palestra, ma il suo funzionamento non deve produrre rumori che disturbino la quiete e il riposo dei condòmini. È la conclusione della Cassazione (sentenza 4342/2022) che ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante e del socio di un'impresa che esercitava l'attività di una palestra all'interno di un condominio, composto da 40 appartamenti.
La vicenda
I due soggetti erano stati condannati per la contravvenzione dell'articolo 659 Codice penale, perché con il funzionamento delle apparecchiature sonore e con la produzione di musica, rendevano intollerabile la vita dei condòmini. I ricorrenti lamentavano l'ingiustizia della sentenza di condanna per le seguenti ragioni:
*la condanna era stata pronunciata soltanto sulla base del rilievo fonometrico del tecnico Arta che aveva accertato il superamento di pochi decibel del limite differenziale di immissione nella fascia diurna e notturna;
* tranne la querelante, gli altri condòmini non avevano affermato di essere stati disturbati dalla musica;
*il superamento del limite di emissioni era soltanto occasionale.
Le motivazioni della Suprema corte
La Cassazione non condivideva l'assunto dei ricorrenti e sosteneva la giustizia della sentenza perché:
*la condanna non è stata emessa soltanto sulla base di un singolo rilevo fonometrico, ma anche a seguito delle dichiarazioni dei testimoni i quali, indipendentemente dall'effettivo disturbo, hanno affermato che la musica della palestra era percepibile anche dalle loro abitazioni ed un testimone riferiva che il rumore era tale da fare tintinnare dei bicchieri riposti all'interno di un mobile e che per coprire la musica , nonostante le finestre chiuse, doveva aumentare il volume del televisore;
*la giurisprudenza di legittimità (sentenze 4516/2013 e 18521/2018) ritiene che il rumore, perché sia penalmente rilevante, non deve disturbare solo gli abitanti dell'appartamento soprastante, sottostante o adiacente alla fonte di propagazione, ma può riguardare una cerchia ristretta di soggetti abitanti all'interno di un condominio;
*l'istruttoria ha accertato che il disturbo rumoroso non riguardava solo i querelanti, ma anche le persone abitanti in altre unità abitative senza che fossero soltanto gli appartamenti adiacenti al locale gestito dai ricorrenti;
* integra il reato il disturbo in tutto o in parte del numero dei condòmini, abitanti il condominio, poiché la condotta vietata incide sulla tranquillità pubblica, che è il bene giuridico protetto dalla norma penale (Cassazione 47298/2011);
* il fatto che solo alcuni dei condòmini si siano lamentati del rumore non impedisce la configurabilità della contravvenzione.
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