La realizzazione di un secondo bagno consente la deroga sulle distanze
Nelle moderne abitazioni di tratta di un'esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell'essenzialità
Il proprietario di un appartamento sito in uno stabile condominiale proponeva, innanzi al Tribunale di Campobasso, domanda di accertamento della violazione delle distanze, ai sensi dell'articolo 889 Codice civile, realizzata dal proprietario dell'appartamento ubicato al piano superiore, nell'istallazione dei tubi posati in opera per creare, all'interno della propria abitazione, un secondo bagno. Accolta la domanda in primo grado, la causa veniva riassunta in appello dagli eredi del soccombente. La Corte territoriale, ribaltando la pronuncia del Tribunale,con la sentenza del 2577 del 9 giugno 2015, accertava la legittimità della costruzione realizzata dal dante caus a degli appellanti ed avverso tale pronuncia l'appellato soccombente ha proposto ricorso per Cassazione.
La decisione
La Cassazione con l'ordinanza 26680 del 24 novembre 2020, ha rigettato integralmente il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.La Suprema corte, nell'analizzare la fattispecie concreta, ha chiaramente evidenziato come la costruzione del secondo bagno, realizzata dal defunto proprietario all'interno della propria abitazione, non abbia dato luogo né a violazione dell'articolo 889 Codice civile, in tema di distanze legali per la posa in opera di tubi, pozzi e cisterne, né, tantomeno, ad una violazione dell'articolo 1102 Codice civile, in tema di modificazion i apportate dal singolo alla proprietà comune.
La deroga in tema di distanze per l'installazione di tubi
Quanto al rispetto delle distanze legali, la Corte, pur affermando chiaramente l'applicabilità del dettato dell'articolo 889 Codice civile al condominio negli edifici, ha chiarito che al precetto dispositivo in detta norma contenuto, può derogarsi allorché l'eventuale mancato rispetto delle distanze legali risponda ad esigenze essenziali, tenuto conto, come nel caso di specie, delle moderne-e mutate- necessità dei cittadini in tema di igiene. Si legge testualmente, in un passo della sentenza in commento: «In particolare, per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno, la disposizione dell'articolo 889, relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene; ne consegue che la creazione o la modifica di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio trattandosi di un'esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell'essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell'articolo 889 negli edifici in condominio (Cassazione 13313/2009)»
La mancata violazione dell'articolo 1102
Quanto, invece, ai paventati profili di violazione dell'articolo 1102 Codice civile, la Suprema corte riprende integralmente la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva già sottolineato come:«la realizzazione del secondo bagno non aveva arrecato pregiudizio nell'utilizzo dei beni comuni da parte degli altri condomini, risolvendosi l'installazione delle tubature in un uso più intenso del solaio, peraltro realizzato in adiacenza a quello preesistente».
Neppure sotto tale profilo, dunque, appare censurabile la decisione del giudice d'appello il quale, correttamente, non ha individuato, nell'utilizzo più intenso della cosa comune, certamente consentito dall'articolo 1102, alcuna violazione dei limiti in esso contenuti: ossia il pari diritto all'uso da parte degli altri condòmini ed il rispetto della destinazione originaria della cosa oggetto di proprietà comune.Da tali considerazioni, non poteva che discendere l'integrale rigetto del ricorso ed il riconoscimento del diritto del proprietario dell'appartamento del piano superiore(in giudizio per il tramite dei suoi eredi) alla realizzazione di un secondo bagno all'interno della propria abitazione, dalle dimensioni, peraltro, piuttosto contenute.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo