La responsabilità dell'appaltatore per la cattiva riparazione esclude quella del committente
Nel caso esaminato quanto compiuto dal premio era imprevedibile ed il committente non poteva accorgersi dell’errore
Libero il committente per danni che l'appaltatore cagiona a terzi dalla cattiva esecuzione delle opere. Il principio inedito si ricava dalla sentenza 945 del 21 marzo 2022 della Corte di appello di Milano, secondo cui equivale al “caso fortuito” non chiudere un tubo di acqua e sotterrarlo nel massetto.
La vicenda
L'azione viene svolta dal proprietario di un immobile contro il proprietario della terrazza sovrastante, con cui lamenta la presenza di infiltrazioni d'acqua. Nel corso dell'Atp si constatava che le infiltrazioni non fossero più preesistenti, visto la chiusura di un cantiere edile. In primo grado di giudizio il Tribunale meneghino, a fronte della richiesta risarcitoria spiegata dal condòmino danneggiato, ne disponeva il rigetto e assumeva che la causa rilevata dopo l'Atp – vale a dire quella per cui si era constatato con apposita Ctu che le infiltrazioni correnti derivavano da un tubo lasciato aperto dall'appaltatore, su cui si era costruito di sopra il massetto – non fossero fatti ascrivibili, in termini di responsabilità giuridica, in capo al committente [ma che potevano, al più, essere contestati direttamente nei confronti dell'impresa edile (questo si deduce quindi…)].
Le argomentazioni del giudice di secondo grado
La questione “giuridica” passa alla Corte di appello, che, con un'articolata argomentazione, conferma gli assunti su cui faceva leva il giudice di prime cure.Intanto il giudice collegiale osserva che ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ora, il fatto del terzo è in grado di escludere la responsabilità del custode, quando interviene nella determinazione dell’evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità.
Nel caso dell'appalto, l’imprevedibilità/inevitabilità si determina quando il “fatto” non sia percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori. In altri termini, la condotta dell’appaltatore rileva quindi solo se «non percepibile in toto dal committente».Ergo nonostante la condotta abnorme dell'appaltatore - che costruisce una struttura edile sopra un tubo collegato alla rete idrica che viene lasciato aperto (si riporta in atti che: «la tubazione, priva di rubinetti di arresto, non è stata rimossa, né chiusa con tappi e/o distaccata dalla saracinesca»), secondo la Corte di appello milanese nessun rimprovero di sorta può imputarsi al committente visto che non avrebbe avuto modo di accorgersene.
La condotta imprevedibile
Non, quindi, di mero inadempimento contrattuale si tratta, ma di condotta imprevedibile perché del tutto assurda. Comportamento, in conclusione, a tal punto imprevedibile, incomprensibile, anomalo, tanto che è stato ritenuto tale – da parte dei giudici in disamina - da elidere in toto il nesso causale. Non miglior sorta è toccata all'altra domanda risarcitoria spiegata contro i proprietari dell'immobile in ragione della spiegata responsabilità in termini di colpa del committente.
Nel qual caso l'affermazione del fortuito è stata ritenuta tale da superare anche il dedotto profilo, posto che «in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in colpa nell’individuazione dell’appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l’esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito» (Cassazione, sentenza 20619/2014).