Condominio

La responsabilità penale dell’amministratore condominiale per i lavori in quota

Dovrà informare il titolare dell'impresa della presenza di linee vita nel tetto o la sua fragilità per evitare le cadute dei lavoratori dall'alto

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di Giulio Benedetti

L'amministratore condominiale, quando l'assemblea approva la sottoscrizione di un contratto di appalto, è il committente dell'opera ed è responsabile della sicurezza dei lavoratori impiegati. Soprattutto quando parliamo di cappotto termico agevolato con il superbonus e relativa copertura del tetto.

L'articolo 93 del Dlgs 81/2008 afferma che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi , limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori, ma rimane comunque responsabile in quanto deve affidare l'opera ad un’impresa qualificata per il lavoro da svolgere, iscritta alla Camera di commercio, in possesso di regolare Durc, deve recepire le indicazioni fornitegli dal coordinatore per l'esecuzione sugli inadempimenti alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.

Inoltre, il committente deve assicurare le misure generali di tutela prescritte dall'articolo 15 del Dlgs 81/2008, per cui deve eliminare i rischi e deve sostituire ciò che è pericoloso con quanto è meno pericoloso. La Cassazione (sentenza 17223/2019) ha dichiarato inammissibile (condannandolo al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle ammende) il ricorso di un committente avverso una sentenza che lo aveva condannato per il reato di omicidio colposo di un lavoratore, avvenuto durante l'esecuzione di un contratto di appalto di cui era il committente.

La sicurezza nel contratto di appalto
La Cassazione afferma che l'articolo 90 del Dlgs 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, debbono attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela previste dall'articolo 15 al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, per pianificare le fasi del lavoro, e all'atto della previsione della durata di realizzazione del lavoro. Il richiamo all'articolo 15 comporta che gravi sul committente e sul datore di lavoro l'obbligo di assicurare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di valutare tutti i rischi per la sicurezza e di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo.

La Corte aggiunge che il committente , nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza , anche non contemporanea , di più imprese esecutrici ha l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi, previsto dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008, di nominare il coordinatore per la progettazione dell'opera , deputato a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori , che deve controllare l'idoneità del piano di sicurezza di ciascuna impresa. Inoltre, l'articolo 26 del Dlgs 81/2008 prevede che il committente deve fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'informazione sui punti a rischio del condominio
Nel caso del contratto di appalto condominiale l'amministratore dovrà quindi informare il titolare dell'impresa che deve eseguire i lavori sulla presenza di linee vita nel tetto o la sua fragilità (particolarmente ricorrente se il tetto è di cemento amianto), al fine di evitare le cadute dei lavoratori dall'alto, che costituisce statisticamente il 50% degli infortuni. La Cassazione conclude che tra gli obblighi specifici del committente, per evitare gli infortuni sul lavoro, vi è quello dell'informazione del titolare dell'impresa incaricata di eseguire l'appalto sui rischi dell'ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e di prevenzione.

Le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti dalla sua colpa e il datore di lavoro deve impedire prassi lavorative che incentivino gli infortuni (Cassazione 35858/2021). Il datore di lavoro se appresta un sistema di sicurezza affetto da criticità risponde penalmente dell'infortunio causato anche per colpa del lavoratore che abbia tenuto iniziative personali per accelerare le modalità di lavoro (Cassazione 21511/2010). Infine, la Cassazione (sentenza 33976/2021) definisce abnorme il comportamento del lavoratore che per la sua imprevedibilità si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni lavorativi.

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