Lavori & Tecnologie

La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori negli appalti condominiali

Quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti rispondono tutti dell’unico illecito extracontrattuale risentito dal committente

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di Rosario Dolce

L'appalto in condominio genera, come precisa la migliore dottrina, due tipi di obbligazione. La prima di rilievo interno, tra i condòmini, riflette la rispettiva natura parziaria, speculare alle previsioni contenute nel diritto condominiale sia per la genesi che per l'esigibilità. La seconda, di rilievo esterno, con i terzi assume i caratteri unitari, collegata alle responsabilità contrattuali o extracontrattuali di cui trattasi, ove l'opera finita presenti dei vizi. Nell'ambito in disamina, in particolare, l'articolo 1669 Codice civile integra una speciale responsabilità aquiliana per quelli cosiddetti “occulti”, in grado di estendere gli effetti sia nei confronti del venditore, che dell'appaltatore, oltre che del direttore dei lavori e del progettista, a norma della previsione dell'articolo 2055 Codice civile. Ciò è quanto, in sintesi, ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 28947 del 05 ottobre 2022.

I fatti di causa

I condòmini e il condominio citano in giudizio il venditore degli immobili, l'impresa edile e gli anzidetti tecnici per chiedere il risarcimento del danno a seguito dei vizi riscontrati nel fabbricato e collegati sia ad infiltrazioni provenienti dalla falda acquifera presente a livello dei pilastri, sia per l'omessa insonorizzazione delle pareti.La causa perviene sotto le scure dei giudici di legittimità per valutare la portata delle responsabilità da parte del progettista e direttore dei lavori, laddove si pone in concorso con quella degli altri soggetti citati in giudizio.

Sotto questo aspetto, viene riferito che, in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex articolo 1669 Codice civile verso il committente insieme all’appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l’opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 Codice civile.Questa ultima norma, benché dettata in materia di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità.

La responsabilità extracontrattuale

Infatti – così sovviene il provvedimento in commento - tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 Codice civile rispondono tutti dell’unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (Cassazione 8016 del 2012).

In altre parole, configurando l’artIcolo 1669 Codice civile una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore/ costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell’opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell’evento dannoso costituito dall’insorgenza dei vizi in questione ( tra le altre, Cassazione 19868 del 2009; Cassazione 3406 del 2006; Cassazione 13158 del 2002; Cassazione 4900 del 1993).

I compiti del progettista

Per quanto riguarda, invece, più specificatamente la responsabilità del progettista, la Cassazione ha avuto anche motivo di precisare che lo stesso deve controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle , per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Viceversa, non può andare esente da responsabilità.

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