Condominio

La rinuncia a opporsi al decreto ingiuntivo stravolge e cancella tutte le questioni pendenti nella causa

immagine non disponibile

di Luana Tagliolini

La rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo stravolge e cancella tutte le questioni pendenti nella causa ( Tribunale di Milano sentenza n. 6997/2021 ).
Un condominio promuoveva opposizione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture riguardanti la fornitura del gas oltre agli interessi, sia contro l'impresa creditrice sia nei confronti del proprio avvocato.

La ragione della lite
Riguardo a quest'ultimo, il condominio ne contestava l'operato perché non avrebbe adempiuto in modo diligente alle sue obbligazioni dato che non aveva informato il condominio sull'accordo transattivo con il quale l'ente si era impegnato a versare, all’impresa fornitrice, l’intera somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo, nonché l'altra somma a titolo di interessi calcolati sulla base di un tasso di interessi errato e fatti decorrere antecedentemente alla maturazione dell’intero debito, così l'impresa aveva riscosso maggiori interessi.

L’avvocato, costituendosi in giudizio aveva osservato che tra il condominio e l’impresa non era intercorso alcun “accordo transattivo” ma solo un “accordo per la rateizzazione del debito”. In tal modo era riuscito ad ottenere la possibilità, per il condominio, di iniziare a pagare dopo circa due anni evitando, così, le spese relative alla procedura esecutiva; precisava, infine, che la misura degli interessi era corrispondente a quella liquidata dal giudice del decreto ingiuntivo.

Precisa il Tribunale che il rapporto che lega il cliente al suo difensore è contraddistinto dalla reciproca responsabilità contrattuale, per cui in base all'articolo 1218 codice civile, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico, nonché il danno (conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso; è onere del professionista, invece, dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrando al cliente tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni.

Ora, alla luce dei documenti prodotti e dell’entità del debito del condominio, l'omessa informazione, da parte dell'avvocato, dell’assemblea sull’accordo di rateizzazione era superato dalla circostanza che l’assemblea aveva approvato la decisione dell’amministratore e del difensore e per cui ne era a conoscenza.

Gli interessi
Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello degli interessi, lo stesso Giudice precisava che l'accettazione dell'accordo per la rateizzazione del debito da parte del Condominio aveva determinato la rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo che stravolgeva e cancellava tutte le questioni pendenti nella causa compresa, implicitamente, anche quella della correttezza o meno della misura e del tasso di interessi la quale non poteva, pertanto, essere ascritta ad un errore del professionista.Per questi motivi il Tribunale respingeva l'opposizione non configurando alcun inadempimento da parte del difensore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©