Condominio

La società in leasing inquilina non può impugnare delibere neppure se autorizzata dal proprietario

La delega a partecipare all’assemblea non le conferisce la legittimazione ad agire in qualità di condomina

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di Luana Tagliolini

L' utilizzatrice in leasing di una unità immobiliare compresa nel condominio non è legittimata ad impugnare una delibera assembleare, benché autorizzata dal proprietario.Tale principio è stato applicato dalla Cassazione ( sentenza 19608/2020) per risolvere il caso di una società in leasing che aveva impugnato un delibera assembleare ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile.

La pronuncia della Suprema corte
La domanda venne respinta da entrambi i giudici di merito così come venne rigettato il ricorso in sede di legittimità ritenendo la Corte fondata l'eccezione del condominio controparte sul difetto di legittimazione attiva della società ricorrente. Precisa la Corte che, in base all'articolo 1137 Codice civile, il diritto di impugnare la delibera spetta solamente ai condomini assenti, dissenzienti e agli astenuti da esercitarsi entro i termini in esso indicati.

Lo status di condomino attribuisce al suo titolare non solo il diritto di partecipare all'assemblea e di esercitare il diritto di voto ma anche la legittimazione ad agire in giudizio, ad esempio, per impugnare una delibera assembleare.Tale legittimazione manca tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non è un condomino e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La società era in leasing non proprietaria dell’appartamento
Nella fattispecie la società in leasing, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarò di essere “utilizzatrice in leasing” di una unità immobiliare facente parte del condominio seppur autorizzata all'azione di impugnazione dal proprietario.Precisano i giudici di legittimità che la società, essendosi dichiarata “conduttrice” in forza di locazione finanziaria, aveva dunque negato di essere condomina ed era pertanto inevitabile che l'accertamento del difetto di legittimazione a impugnare la deliberazione dell'assemblea non fosse soggetto a preclusioni ‹‹non potendosi accordare siffatta azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere››.

La delega assembleare non legittima ad impugnare
Né può valere la circostanza che la società fosse stata autorizzata dal proprietario dell'immobile in quanto, ai sensi dell'articolo 81 Codice di procedura civile e fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio.

La delega conferita alla società finanziaria per partecipare all'assemblea manifesta l'esistenza di un rapporto regolato dalle norme sul mandato che fa rimanere in capo al condomino mandante rappresentato la legittimazione primaria, sostanziale e processuale, rispetto alla impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile. Accertato, pertanto, il difetto di legittimazione attiva della società in leasing, veniva disposta, dai supremi giudici, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rapporto processuale corrente tra la società in leasing e il condominio restando in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado.

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