Le riprese della videosorveglianza degli immobili incastrano l’autore del furto
Le regole della Cassazione
Nelle assemblee condominiali spesso si discute sull’utilità di installare impianti di videosorveglianza che riprendano le parti comuni , al fine di sventare i furti negli appartamenti. La Corte di Cassazione (sent. n. 45135/2021 ) è intervenuta affermando il valore probatorio delle riprese di videosorveglianza per individuare gli autori di reati commessi all’interno degli edifici e ha stilato un decalogo in tale materia . Il caso trattato riguardava un furto di animali commessi all’interno di un edificio , in occasione del quale alcuni venivano uccisi e tre individui danneggiavano la porta di ingresso del capannone e tagliavano i fili delle telecamere ivi collocate.
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi dei condannati avverso la sentenza di condanna per furto aggravato .
La difesa dei condannati lamentava l’illegittimità della sentenza di condanna che si basava sulla riprese degli impianti di videosorveglianza. Il giudice di legittimità dichiarava inammissibili i motivi di ricorso, perché il giudice di appello , per condannarli, si era basato anche sulla deposizione della persona offesa e dei Carabinieri , e redigeva un decalogo in materia di riprese di videosorveglianza nel processo penale:
- l’individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è una prova atipica a cui affidabilità deriva da quella della persona offesa che , esaminate le riprese, identifichi l’autore del reato;
- una volta accertata la validità del riconoscimento dell’autore del reato da parte della persona offesa la riprese superano il ragionevole dubbio per identificarlo;
- il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base della fotografia dell’indagato è una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi , avendo esaminato la fotografia , si dica certo della sua identificazione;- l’individuazione fotografica di un soggetto ha una forza probatoria la cui validità dipende non dalle modalità formali del riconoscimento , ma dal valore della dichiarazione confermativa;
- le riprese filmate dei movimenti dell’imputato sul luogo dove è stato commesso il reato è una prova documentale del fatto e i relativi fotogrammi non sono prove illegittimamente acquisite e non rientrano nella sanzione processuale dell’inutilizzabilità;
- sono utilizzabili nel processo penale le registrazioni audiovideo di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di di sicurezza (Cassazione, Sentenze n. 21027/2020 e 6515/2015);
- le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico , al di fuori e prima del processo penale, sono documenti acquisibili ed utilizzabili dal Giudice senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio.
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