Gestione Affitti

Le stazioni termali agevolate come le strutture turistiche

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Il decreto Agosto (Dl 104/2020) aggiunge la mensilità di giugno e, per le strutture stagionali, anche quella di luglio ai già previsti mesi di marzo, aprile e maggio per l’applicazione del tax credit affitti di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto Rilancio (Dl 34/2020).

Il decreto prevede altresì l’inserimento delle cosiddette “stazioni termali” tra i potenziali beneficiari del bonus per i quali non viene previsto il limite dei 5 milioni di ricavi nell’anno d’imposta precedente. Per questa categoria di soggetti, riscontrato il rispetto delle altre condizioni di accesso, il tax credit locazioni spetta, quindi, in misura piena a prescindere dall’entità dei ricavi 2019.

Anche per le strutture alberghiere, agrituristiche, le agenzie di viaggio/turismo e i tour operator, fin già con la conversione del Dl 34/2020, è stato stabilito che il bonus spetta indipendentemente dal volume di ricavi.

Nessun test sui ricavi è previsto nemmeno per i commercianti al dettaglio; il tutto però, in questo caso, in presenza di una riduzione del credito di imposta che nell’ipotesi di superamento del tetto dei 5 milioni spetta nella misura del 20% e del 10% per le ipotesi di affitto d’azienda e per i contratti a prestazioni complesse, in base all’articolo 28, comma 3-bis, del Dl 34/2020 (convertito dalla legge 77/2020).

Da apprezzare anche il recente chiarimento della circolare 25/E/2020 dello scorso 20 agosto, secondo cui il credito d’imposta in questione è riconosciuto laddove l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di Bed & Breakfast svolta in via imprenditoriale dall’utilizzatore.

Nonostante ciò, va sottolineato come il Dl 104/2020 non modifichi, nella sua sostanza applicativa, le altre regole previste per l’accesso al beneficio già in precedenza stabilite dal Dl 34/2020.

Nodi da sciogliere

Sullo sfondo restano, comunque, ancora vecchi problemi non risolti dalle varie (precedenti) conversioni in legge dei decreti, né dalle circolari dell’agenzia delle Entrate (14/E e 25/E/2020).

Con la conversione del Dl 34/2020, come sopra evidenziato, il bonus è stato esteso (nuovo comma 3 bis, articolo 28) anche alle imprese «esercenti l’attività di commercio al dettaglio», per le quali è stato superato il generale limite di ricavi pari a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, riducendone peraltro, come visto, la portata dell’agevolazione al 20% (anziché al 60%) e al 10% (anziché al 30%).

La locuzione normativa - vale la pena di evidenziarlo - si rivolge unicamente a coloro che vendono prodotti al consumatore finale. Sono inclusi nel perimetro agevolativo, ad esempio, il negozio di articoli per l’abbigliamento, il concessionario di automobili, le catene per la vendita di prodotti per la cura della persona. Letteralmente sembrerebbero però escluse dal bonus le attività di somministrazione di pasti e bevande quali, ad esempio, bar, ristoranti e pizzerie (si pensi alle grandi catene – per esempio ristorazione “veloce” in franchising – fortemente colpiti dalla congiuntura in atto).

Scelta, questa, che appare criticabile perché se si voleva cercare di agevolare coloro che gestiscono rapporti commerciali con il pubblico, occorreva tenere conto anche di comparti economici diversi dal dettagliante che pur stanno ancora pesantemente patendo gli effetti della pandemia.

Altra problematica rimasta sullo sfondo riguarda l’eventuale estensibilità del bonus anche a somme diverse dal canone di locazione. Ora, se è pur vero che la circolare 14/E/2020 ha chiarito che le spese condominiali, qualora siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta, rimane priva di chiarimenti ufficiali la possibilità di poter attrarre nel calcolo l’Iva se non detratta.

La questione rileva in particolar modo i soggetti per i quali l’imposta è integralmente indetraibile (ad esempio i medici) per cui è del tutto ragionevole concludere che il bonus spetti anche per l’importo dell’Iva indetraibile, pur in assenza di un chiarimento specifico in questo senso da parte dell’Agenzia. Diversamente, in caso di Iva detraibile, si ritiene che il bonus non debba spettare per l’imposta addebitata in fattura.

Applicabilità in agricoltura

Non del tutto risolte anche le questioni relative all’applicabilità del tax credit in agricoltura.

L’articolo 28 del Dl Rilancio indica espressamente l’agricoltura fra i settori economici interessati e considera fra i settori agevolabili l’agriturismo, che è generalmente un’attività stagionale; tuttavia la norma, quando designa l’oggetto della agevolazione, cita i contratti di locazione e affitto, ma solo per l’azienda, rendendo così incerta la spettanza del credito per gli affitti di fondi rustici. Sul punto nemmeno la circolare 14/E offre spunti interessanti in questo senso.

Così considerando il quadro attuale, in assenza, di ulteriori chiarimenti applicativi volti a includere anche i contratti di cui alla legge sui patti agrari previsti dalla legge 203/1982 nel perimetro applicativo della norma, è consigliabile escludere dal tax crediti affitti tale tipologia di contratti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©