Condominio

Lecita la clausola compromissoria che regolamenta la risoluzione delle liti con preventiva mediazione

Non si limita infatti il diritto di adire, in caso di mancata concilazione, l'autorità giudiziaria

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di Fabrizio Plagenza

Spesso i contratti, ivi compreso quelli che, ad esempio, il condominio stipula con i fornitori, comprendono delle clausole a cui è bene dare il giusto peso specifico. Tra queste, non possiamo non inserire eventuali clausole che rappresentino la volontà delle parti di derogare alla competenza del giudice ordinario e di deferire ad arbitri la decisione di controversie future ed eventuali. Sono queste le clausole compromissorie. Spesso inserite nel contratto o più di rado, inserite in un successivo, separato atto, sempre con riferimento alle originarie obbligazioni. Pensiamo agli appalti stipulati tra condominio e ditta per esecuzione di lavori. Pensiamo, ancora, all'ipotesi con cui lo studio di amministrazione del condominio abbia affidato la gestione di servizi informatici ad una ditta esterna.

La vicenda
Il caso trattato dal Tribunale di Milano, con la sentenza 1008 del 7 febbraio 2022 è eloquente. La causa decisa dal giudice lombardo aveva ad oggetto contratti di appalto per servizi informatici. Il giudizio nasceva dall'opposizione proposta dalla società ingiunta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice per somme dovute e non corrisposte, aventi ad oggetto servizi resi nell'ambito di tali contratti. L’ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità dell’ azione monitoria avversaria, avendo l’opposta omesso di attivare il procedimento di mediazione, a cui le parti si sono obbligate in virtù della clausola 8.4 delle condizioni generali di contratto, predisposte dalla convenuta ed accettate dalla attrice.

La clausola compromissoria
Le parti, contrattualmente, si erano effettivamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione. Si erano assunte l'obbligo contrattuale, pertanto, di esperire il procedimento di mediazione prima di introdurre un'azione giudiziale.Nello specifico, nel contratto, avevano inserito la seguente clausola : «Le parti convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti dal contratto, o comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione esecuzione e risoluzione, al tentativo di mediazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, conformemente al relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di fallimento di tale tentativo di mediazione, foro esclusivamente competente a conoscere le controversie sulla esecuzione, interpretazione e/o validità del contratto è quello di Milano, se la controparte non è qualificabile come consumatore».

Dunque, le parti avevano espressamente dichiarato di voler affidare la decisione dell'eventuale controversia che sarebbe insorta, rivolgendosi, necessariamente, prima ad un Organismo di mediazione e, solo in caso di esito negativo del procedimento, avrebbero avuto il diritto di agire giudizialmente innanzi l'autorità giudiziaria competente. La clausola contrattuale citata, pertanto, doveva interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 1372 Codice civile.

Nessuna limitazione per i firmatari e meno liti
Il Tribunale meneghino, infatti, richiama altre pronunce (Tribunale Roma 20690/2017) a mente delle quali si ricorda come sia «nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo». Clausola espressiva della volontà delle parti, estensiva del diritto sotteso e, certamente, non contrastante con il diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall’articolo 24 Costituzione, di agire in giudizio per far valere i propri diritti.

Infatti, con la clausola compromissoria su indicata, le parti non hanno escluso il diritto ad adire l’autorità giudiziaria, ma hanno, solamente, regolamentato tale diritto, obbligandosi conscientemente ad esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l’esperimento del tentativo di mediazione, come dalle parti regolata.La questione è di estrema attualità, alla luce della conclamata lunghezza dei processi per cui l'Italia viene ripetutamente sanzionata dall'Europa. La stessa riforma della giustizia, varata dal ministro Cartabia, è volta alla deflazione dei giudizi pendenti nell'auspicio di una nuova cultura (ancora oggi mancante nel nostro Paese) volta alla mediazione ed alla giustizia consensuale. Spesso, nei regolamenti di condominio di natura contrattuale sono inserite le cosiddette clausole compromissorie.

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