Condominio

Legittimo il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali senza il preventivo invio della diffida

L’amministratore, per legge, non è tenuto a inviare alcun sollecito di pagamento e ha l’obbligo di agire senza l’ok dell’assemblea

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di Giovanni Iaria

Secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 1129 del Codice civile, l’amministratore di condominio ha l’obbligo, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, di agire nei confronti dei condòmini morosi con la riscossione forzosa degli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
Per adempiere a quest’obbligo è riconosciuto all’amministratore il potere di procedere con la richiesta del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sulla base della sola ripartizione approvata dall’assemblea (articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile).

È abbastanza frequente che, nel proporre opposizione contro i decreti ingiuntivi relativi al pagamento degli oneri condominiali insoluti, i condòmini morosi deducono l’illegittimità dell’ingiunzione per non aver l’amministratore inviato preventivamente la lettera di diffida e di costituzione in mora. È legittimo il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal condominio nei confronti dei condòmini morosi senza la preventiva diffida? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza 19006/2022 , fornendo risposta affermativa alla domanda.

La vicenda

Alcuni condòmini proponevano opposizione contro un decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio per il mancato pagamento di quote condominiali inserite nel bilancio consuntivo e nei relativi stati di ripartizione, regolarmente approvate dall’assemblea condominiale, senza che la relativa delibera fosse stata impugnata. Fra i motivi dell’opposizione, i condòmini deducevano l’illegittimità dell’ingiunzione per il mancato preventivo invio da parte del condominio della lettera di costituzione in mora.

Solo la delibera annullata fa cessare l’obbligo di pagamento

La tesi dei condòmini è stata bocciata dal Tribunale, il quale ha ricordato che le delibere approvate dall’assemblea condominiale, che non sono state impugnate, né sospese e/o revocate dalla stessa, costituiscono titolo valido per il recupero dei crediti nei confronti dei condòmini morosi. Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nel successivo giudizio di opposizione avverso ingiunzione. Pertanto, stante la sua definitività, il debitore/condòmino è obbligato al pagamento delle relative quote di spesa. L’obbligo potrebbe cessare solo con l’annullamento della delibera.

L’amministratore non è tenuto a inviare solleciti

Nessun preventivo adempimento formale, ha evidenziato il giudice, deve essere compiuto dall’amministratore e, quindi nessun obbligo di procedere con l’invio del sollecito di pagamento incombe sullo stesso nel recupero dei crediti condominiali che, approvati e ripartiti, sono rimasti insoluti. Per la riscossione degli oneri condominiali, l’amministratore, ai sensi dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, in adempimento del proprio mandato ha l’obbligo di agire anche senza la necessità di essere autorizzato dall’assemblea. Avendo la lettera di costituzione di mora, ha concluso il giudice capitolino, eventualmente lo scopo di interrompere la prescrizione del credito, costituisce un adempimento da porre in essere nell’esclusivo interesse del condominio e non come condizione di procedibilità per il recupero del credito nei confronti del condòmino moroso.

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