Legittimo il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali senza lo stato di riparto
Il diritto di credito del condominio per le quote di spesa relative al godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera che ne approva il riparto
Legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento degli oneri condominiali insoluti senza lo stato di riparto. Lo ha ribadito il Tribunale di Latina con la sentenza 1134, pubblicata il 16 maggio 2023.
La vicenda processuale
Una condòmina proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace su richiesta del condominio per il pagamento di oneri condominali relativi alla manutenzione del lastrico solare di proprietà esclusiva della stessa condòmina.Il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dal condominio sulla scorta di una delibera del 2015 con la quale l'assemblea aveva approvato le tabelle millesimali relative al riparto delle spese condominiali.
Con l'opposizione, la condòmina deduceva, in via pregiudiziale, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per violazione dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ritenendo non esigibile il credito azionato dal condominio, stante la mancata approvazione e ripartizione della spesa da parte dell'assemblea. Nel merito, deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione, evidenziando che il lastrico solare non era suo in uso esclusivo, non essendo proprietaria di altri immobili siti all'interno dello stabile condominiale. Pertanto, evidenziava che sarebbe stato più opportuno applicare per il riparto la tabella relativa ai millesimi generali e non quella prevista per il lastrico solare.
Orientamento giurisprudenziale costante in materia
Rimasta soccombente all'esito del giudizio innanzi al Giudice di pace, la condòmina impugnava innanzi al Tribunale la decisione di primo grado, ribadendo l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per la carenza di liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.
La tesi della condomina è stata rigettata anche dal Tribunale il quale, nel confermare la sentenza impugnata, ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'articolo 1123 del Codice civile, cosicchè ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cassazione 4672 del 2017).
Il diritto di credito del condominio per le quote di spesa relative al godimento delle cose e dei servizi comuni, scrive il Tribunale, non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno o insussistenza del riparto, non fa venir meno il diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati.
Conclusioni
Nel corso del giudizio, ha concluso il giudice laziale, il condominio ha fornito la prova dell'approvazione delle tabelle millesimali relative al riparto delle spese da parte dell'assemblea, con specifico riferimento di quelle relative al lastrico solare. Pertanto, la condòmina, per far valere l'eventuale illegittimità del criterio di riparto, che ha dato origine all'ingiunzione di pagamento, avrebbe dovuto impugnare a monte le tabelle che sono valide, efficaci e vincolanti, non potendo le stesse essere oggetto nemmeno di disapplicazione incidentale con l'opposizione al decreto ingiuntivo.