Liti tra condominio e ditte e/o professionisti: il foro è quello del consumatore
Inefficace la clausola derogatoria della competenza contenuta nella lettera di incarico
Con la sentenza 4905/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla questione, abbastanza frequente, circa l'individuazione del giudice territorialmente competente nelle controversie che vedono contrapposti ditte e/o professionisti da una parte e il condominio dall'altra.
I fatti di causa
La vicenda esaminata trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto nei confronti di un condominio per il mancato pagamento da parte di quest’ultimo di una somma di denaro derivante dall'attività svolta dal professionista a favore della compagine condominiale. Nella lettera di incarico al professionista, le parti avevano derogato al foro dove erano ubicati i beni condominiali, stabilendo per le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto la competenza in via esclusiva del foro che aveva emesso il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decreto il condominio proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il provvedimento di ingiunzione, deducendo la violazione dell'articolo 66 bis del Codice del consumo e l'inesistenza dei criteri di collegamento tra il giudice adito e il luogo dove erano ubicati i beni condominiali o il domicilio dell'amministratore e dove era stata eseguita la prestazione professionale, che coincideva con il domicilio dell'architetto.
Il tribunale è quello in cui si trovano i beni condominiali
Il Tribunale ha dato ragione al condominio, dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale dove sono ubicati i beni condominiali, quale foro del consumatore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Nel decidere la controversia, il giudicante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale ai contratti conclusi dall'amministratore con le imprese incaricate della manutenzione, di parti e servizi comuni dell'edificio condominiale, si applica la disciplina relativa ai contratti del consumatore, agendo l'amministratore quale mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, che devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta (Cassazione ordinanza 10679/2015).
Il giudice partenopeo ha, altresì, dichiarato l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza contenuta nella lettera di incarico conferito all'architetto, evidenziando che nel contratto stipulato tra consumatore e professionista, predisposto unilateralmente da quest’ultimo, la clausola convenzionale con la quale si deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore, per essere considerata efficace deve essere non solo approvata per iscritto, come previsto dall'articolo 1341 del Codice civile, ma deve essere anche oggetto di trattativa individuale con il consumatore. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova dell'avvenuta trattativa.