Lo scioglimento del condominio non esclude l’obbligo del pagamento di alcune spese
Nello specifico quelle approvate prima dell’avvio del giudizio
Con la sentenza 15995/2020, pubblicata il 16 novembre 2020, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla validità e l'efficacia degli oneri condominiali approvati prima del deposito della domanda giudiziale di scioglimento del condominio.
I fatti
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ottenuto da un condominio nei confronti di una società, proprietaria di alcune unità immobiliari site all'interno dello stabile condominiale, per il mancato pagamento di alcuni oneri condominiali. Contro il decreto ingiuntivo la società proponeva opposizione, ritenendo che nessuna somma era dalla stessa dovuta a titolo di oneri condominiali in quanto, non potendo godere di alcuni beni comuni, aveva promosso, ai sensi degli articoli 61 e 62 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, il giudizio di scioglimento del condominio e che lo stesso era ancora pendente.
L'opponente chiedeva la sospensione del giudizio di opposizione e la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, evidenziando che l'accertamento del mancato utilizzo dei beni comuni con la conseguente sua estromissione dal novero dei condòmini all'esito del giudizio di scioglimento del condominio avrebbe determinato con effetti retroattivi l'infondatezza della domanda creditoria formulata da quest'ultimo, in quanto tale situazione di fatto e di diritto era preesistente all'introduzione di entrambi i giudizi. Le istanze venivano, entrambe, rigettate.
La decisione
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che la somma ingiunta non era stata contestata dalla società opponente e ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve verificare l'esistenza e l'efficacia della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa e della relativa ripartizione, restando fuori dal suo ambito cognitivo le questioni relative alla legittimità o meno della delibera posta a fondamento della pretesa creditoria avanzata dal condominio, ha rigettato anche l'opposizione all'ingiunzione confermando, quindi la validità del decreto ingiuntivo.
Secondo il giudice capitolino, lo scioglimento del condominio non può determinare effetti retroattivi in merito all'attribuzione di oneri condominiali già approvati e ripartiti come succede, al pari di quanto accade, quando, dopo l'adozione di un piano di riparto, vengono revisionate le tabelle millesimali. Nel caso di specie, ha concluso, il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto crediti derivanti da piani di riparti approvati prima dell'instaurazione del giudizio di scioglimento del condominio e, comunque, in ogni caso, quest'ultimo era stato dichiarato estinto, come risultava dall'ordinanza di estinzione depositata dal condominio.