Condominio

Mancato pagamento dei lavori e fallimento della ditta appaltatrice: va provato il nesso causale

Nel caso in esame non c’era responsabilità del condominio committente

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di Edoardo Valentino

Un condominio commissionava alcuni lavori edili di grande entità ad una società costruttrice, accordandosi, come spesso accade, per la rateizzazione dei pagamenti dell'appalto secondo lo stato di avanzamento dei lavori. La società, che era anche condomina stante la proprietà di svariati appartamenti nello stabile, principiava i lavori come da accordi. A seguito dell'inizio delle opere, tuttavia, alcuni condomini impugnavano il verbale di assemblea condominiale e contestavano l'operato della società costruttrice.

I fatti e le decisioni di merito
L'amministratore di condominio sospendeva quindi il pagamento delle rate dovute in accordo all'avanzamento dei lavori, con conseguente arresto delle opere da parte della appaltatrice a tempo indeterminato. La vicenda approdava, quindi, in Tribunale, a seguito di una iniziativa giudiziaria della società, la quale lamentava di avere subito un danno ingiusto dal condominio.Nella prospettazione attorea, difatti, la società costruttrice lamentava come l'inopinata sospensione dei pagamenti da parte del condominio avesse comportato un grave dissesto finanziario, costringendola a vendere alcuni immobili di sua proprietà per evitare il fallimento.

A detta della parte attrice, quindi, il condominio e il suo amministratore sarebbero stati responsabili del danno economico subito, causato da un lato dalla scorretta gestione dei lavori d'appalto da parte della committente, dall'altro dal mancato pagamento delle rateizzazioni pattuite. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi avevano rigettato tale interpretazione dei fatti in base alla carenza del nesso causale tra le condotte del condominio e i danni asseritamente subiti dalla società costruttrice.

Il nesso causale
L'articolo 2043 del Codice civile prevede infatti che «qualunque fatto doloso o colposo, che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La parte che invoca la tutela giudiziale risarcitoria, tuttavia, ha l'onere di provare tutti gli elementi che compongono la propria domanda che sono il fatto, il danno e il nesso di causalità che li lega.

A detta dei giudici di merito, la società attrice era stata in grado di provare il fatto (mancato pagamento delle rate dell'appalto da parte del condominio) il danno (dissesto finanziario della società costruttrice), ma non il nesso causale, ossia quel legame diretto e incontrovertibile che i fondi derivanti dal mancato pagamento avrebbero consentito alla società attorea di evitare dissesto finanziario (e la conseguente vendita di beni propri per evitare le procedure fallimentari).

Il ricorso in Cassazione e la decisione
La vicenda, quindi, approdava in Cassazione, a seguito del ricorso della soccombente, la quale insisteva nel riconoscimento della responsabilità del condominio nel proprio danno. Con la sentenza Cassazione sezione II, 10 luglio 2020, numero 14711, la Suprema corte rigettava la prospettazione della parte ricorrente. Occorre sottolineare come, in primo luogo, la sentenza degli ermellini sottolinei come la Corte svolga solamente funzione di legittimità e che ogni questione giuridica relativa a circostanze di fatto sia da considerare come inammissibile.

Sarebbe quindi spettato al giudice di merito determinare la sussistenza o meno del nesso causale tra il fatto e il danno e decidere se accordare un risarcimento alla parte attrice. In secondo luogo, la Cassazione rilevava come nel caso in questione la sentenza di appello avesse correttamente valutato le circostanze di fatto e diritto alla base della sentenza. A differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, infatti, il mancato pagamento delle rate da parte del condominio non aveva causato il dissesto finanziario affermato dalla parte.

La vendita degli immobili, infatti, era avvenuta mesi prima dei mancati pagamenti da parte del condominio. Non era possibile quindi affermare, come fatto dalla parte, di essere stata costretta a vendere proprio a causa dei pagamenti. Correttamente, quindi, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda per assenza di prova sul rapporto causa/effetto tra il mancato pagamento e il dissesto economico della società costruttrice. Il ricorso, quindi, veniva rigettato dalla sentenza in esame, con attribuzione delle spese di lite in capo alla società ricorrente.

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