Condominio

Manutenzione ascensore: nulla la clausola che impone una pesante penale in caso di cambio ditta

Il condominio si ritiene vessato se la somma da corrispondere sia equivalente all’intero canone pattuito fino alla scadenza naturale del contratto

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di Luana Tagliolini

È vessatoria la clausola del contratto di manutenzione dell'impianto ascensore che prevede, in caso di risoluzione anticipata per recesso o per fatto imputabile al condominio, l’obbligo di corrispondere l’intero canone pattuito fino alla scadenza naturale del contratto. A tale conclusione è giunto il Tribunale di Taranto (sentenza 126/2022) che respingeva l'appello proposto dalla società di manutenzione dell'impianto ascensore avverso alla sentenza Giudice di pace che aveva accertato il carattere vessatorio della penale contenuta nel contratto di manutenzione stipulato con il condominio, perché ritenuta eccessiva e al cui pagamento era stato condannato il condominio con apposito decreto ingiuntivo a cui, questi, si era opposto.

La vicenda
La società di manutenzione, a fronte del recesso anticipato dal contratto da parte del condominio, agiva per ottenere il pagamento della penale, prevista nel suddetto contratto per tale circostanza assunta a richiesta o per colpa del committente, corrispondente all'intero canone sino alla scadenza del contratto.Il condominio incentrava l'opposizione al decreto ingiuntivo sulla nullità della clausola che prevedeva la penale in quanto eccessiva essendo stata calcolata per tutta la durata quinquennale del contratto.Accolta l'opposizione dal Giudice di prime cure, la società manutentrice proponeva appello innanzi al Tribunale eccependo, tra l'altro, che il condominio non aveva dato la prova della eccessività della penale e che lo stesso giudice non aveva considerato che l'importo elevato della penale era compensato dalla previsione di un canone mensile al di sotto di quello di mercato.

Cosa deve intendersi per clausola vessatoria
Il tribunale, ritenuto pacificamente applicabile il Codice del consumo al condominio (Cassazione sentenze 10679/2015; n. 452/2015; n. 10086/2001), accertava l'eccessività della penale e, conseguentemente, la nullità della clausola pur rimanendo valido il contratto.L'articolo 33 n. 1 del Codice del consumo considera vessatorie «le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»; mentre al comma 2 lettera f) si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo».

Nella fattispecie l'eccessività e/o la sproporzionalità della penale a cui era stato sottoposto il condominio corrispondeva all’intero canone pattuito fino alla scadenza naturale del contratto cioè a quanto avrebbero pagato, il condominio, se avessero fruito dei servizi di manutenzione fino alla scadenza del contratto (l'importo del canone mensile era di euro 55,00, la penale per la «risoluzione anticipata del contratto risultava pari ad euro 2.583,00» riferita a tutta la durata quinquennale del contratto).

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