Condominio

Marciapiede condominiale, per occuparlo l’esercizio commerciale deve avere il via libera dell’assemblea

Non si rientra in una delle previsioni di utilizzo più intensodel bene comune da parte di un singolo condomino

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di Annarita D’Ambrosio

Il locale pubblico che si trovi in un condominio per occupare l'area antistante l'esercizio deve ottenere il via libera dall'assemblea che è tenuto ad allegare alla documentazione che presenterà in Comune per ottenere la Scia. Dal 1° aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza, le occupazioni di suolo pubblico gratuite scattate nel maggio 2020 per venire incontro ai commercianti dopo il primo lockdown da Covid-19 sono terminate ed è venuta meno l’esenzione Cosap. Dunque alla luce del via libera alle domande per le occupazioni permanenti diventa interessante quanto stabilito dalla sentenza 4393/2022 depositata dal Tar Lazio in data 12 aprile.

I fatti
Il titolare dell'esercizio commerciale nonché condomino dello stabile contestava la legittimità di una pronuncia del 2017 con cui Roma Capitale aveva annullato in via di autotutela la comunicazione di ampliamento dell'area esterna per l'esercizio di attività di somministrazione. Veniva rilevato che «trattandosi di area privata condominiale, non assegnata in via esclusiva quale pertinenza occorre supportare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con idoneo documento, da cui si evinca chiaramente il diritto/facoltà di utilizzo dell’area comune per finalità esclusiva di un condomino, ovvero per lo svolgimento dell’attività di somministrazione».

Parte ricorrente si rivolgeva al tribunale amministrativo sollevando 4 motivi, a partire dall'assenza di uno specifico interesse pubblico a sostegno del diniego. Il marciapiede condominiale in questione era ad uso pubblico, insisteva su strada pubblica o aperta al pubblico. In tal caso, il marciapiede, pur essendo di proprietà condominiale, può essere utilizzato da qualunque passante.

Non si rientra nell’uso più intenso di bene comune
La linea difensiva del titolare del locale faceva discendere il suo diritto dalle previsioni dell'articolo 1102 Codice civile. In qualità di condomino, l'occupazione dello spazio esterno rientrava – a suo avviso – nell' uso più intenso della cosa comune e quindi il dissenso espresso dall'assemblea dei condòmini non poteva ritenersi legittimo. In realtà, fanno notare i giudici amministrativi, la società ricorrente non era in possesso dei requisiti oggettivi richiesti dal Regolamento comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande; inoltre, rilevano anche i limiti posti dall'ordinamento a presidio dell'uso più intenso ammesso dall'articolo 1102 Codice civile, vale a dire il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Entrambi i limiti in un caso come questo erano stati violati.

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