Condominio

Mediazione e possibilità di delega ad un rappresentante a conoscenza dei fatti

Quest’ultimo deve essere fornito dei poteri di soluzione della controversia

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di Fabrizio Plagenza

La materia condominiale è espressamente elencata tra quelle per cui, l'articolo 5, comma 1 bis, del Dlgs 28/2010, dispone l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. Ciò comporta, per l'amministratore di condominio, l'onere di espletare un'attività (straordinaria) che preveda la convocazione dell'assemblea, come prescritto dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile, così da essere autorizzato a partecipare al procedimento di mediazione. Da un punto di vista procedurale, uno degli aspetti ancora oggi più dibattuti, riguarda proprio la partecipazione in mediazione.

La possibilità di delega
In particolare : le parti devono essere presenti personalmente in mediazione ? A scanso di equivoci, è bene rispondere subito : si. Le parti devono essere presenti personalmente.Ma una parte, può essere presente personalmente anche per il tramite di altro soggetto? O, per meglio chiarire, è ammissibile la delega in mediazione ? La domanda non deve apparire banale, atteso che per diverso tempo l'opinione prevalente (anche in giurisprudenza) ha ritenuto che la parte, proprio dovendo essere presente personalmente, non potesse delegare un altro soggetto in mediazione.

La questione è stata risolta con la sentenza 8473 del 27 marzo 2019, con cui la Suprema corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo di presenza delle parti al primo incontro ma, al contempo, ha chiarito che tale partecipazione «non comporta che si tratti di attività non delegabile». L'orientamento, nella giurisprudenza di merito, all'epoca minoritario, si era intravisto con la pronuncia del Tribunale di Massa, numero 398/2018, ad esempio. La Cassazione, tuttavia, con la pronuncia su richiamata, spazzò il campo da ombre, affermando che la partecipazione poteva essere oggetto di delega che poteva essere effettuata anche a favore del proprio difensore.

Il tipo di procura
Tuttavia, la novità della pronuncia predetta risiedeva nel fatto che per la Suprema corte la parte doveva conferire «una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostan zial i che ne sono oggetto». Ed ecco allora che assume rilevanza la recente sentenza 120/2021, pubblicata il 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Torino .

I fatti
Nel caso trattato dal Tribunale piemontese, il condominio convenuto in giudizio da alcuni condomini, sollevava, preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità della domanda, «per mancato effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria». L'eccezione veniva rigettata, atteso che, si legge in sentenza «Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore». Da ciò deriva che la parte, che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e «quindi anche - ma non solo - dal suo difensore».Ciò che risulta essenziale ai fini della validità di una siffatta delega, come espresso dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata, è che la parte dovrà conferire al terzo una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

I requisiti del delegato
La sentenza 120/2021 chiarisce meglio il concetto di «procura sostanziale» : «deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle Adr all'articolo 84». Viene, dunque, ribadita la centralità della presenza personale della parte in mediazione, sottolineando la possibilità di delega, anche allo stesso difensore già nominato con procura alle liti, ma con delega che abbia un contenuto diverso da quello conferito per l'attività giudiziale. Una delega sostanziale che non necessità di essere una procura notarile e che «non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista» (Cassazione 8473/2019).

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