Condominio

Focus del venerdì: Minacce alla vicina, risarcimento di 25mila euro per atti persecutori

Impossibile da provare e risarcire invece il danno professionale con calo del fatturato

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di Rosario Dolce

Lo stalking è quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori che possono avere occasione anche nei confronti dei vicini di casa, cioè in ambito condominiale, tanto da ingenerare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari, sì da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. In ambito penale, questo tipo di reato trova disciplina nell'articolo 612 bis codice penale, rubricato “atti persecutori”. Il Tribunale di Milano, con una inedita Sentenza (la numero 672 pubblicata in data 27 gennaio 2023), tratta la fattispecie collegata al risarcimento del danno da liquidare alla vittima del predetto reato, per quanto accertato in sede penale.

Una signora, nell'ambito del proprio condominio e della rispettiva proprietà, ha subito, in un intervallo di tempo ben definito, delle reiterate minacce e molestie da parte di un proprio soggetto, consistite in diverse minacce; tra cui si annoverano le seguenti frasi e fatti: «ti spezzo le gambe e ti lascio su una sedia a rotelle» , «siete dei bastardi, vi ammazzo» rivolto ai partecipanti ad una festa di compleanno tenutasi nel giardino recintato di proprietà dell'attrice; ovvero «t***, ti ammazzo a te e tutto il condominio», a cui è seguito il lancio di uova marce nel giardino di proprietà dell'attrice; ed ancora minacce di morte e pochi giorni più tardi il vicino ha mimato nei confronti dell'attrice il gesto di “tirare il collo”, come si fa con i “polli”.

Gli atti persecutori

Detti episodi hanno determinato, in sede penale, all'accertamento di un comportamento altamente molesto, consistito, in prevalenza, in reiterate minacce di morte anche all'indirizzo del figlio, in ingiurie proferite pure in presenza di condòmini ed amici della denunciante. In ragione di tale condotta l'autore dei crimini in parola è stato condannato con sentenza definitiva in Cassazione al reato ascrittogli (atti persecutori ex articolo 612 bis Codice penale ), la quale lo ha parimenti condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile liquidando a titolo di provvisionale la somma di € 10.000 e rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dell'eventuale ulteriore danno patito.La vittima dello stallking ha così introdotto il procedimento civile introducendo due domande di risarcimento del danno.

La prima attinente al danno non patrimoniale cagionato dalle condotte poste in essere dal vicino ed accertate in sede penale. La seconda riguardante il danno patrimoniale derivante dall'asserita perdita di fatturato per prestazioni professionali di avvocato, con un asserito decremento di fatturato di oltre novantamila euro.Il giudice milanese, tuttavia, ha accolto solo la prima domanda. Risultava provato agli atti del processo – in forza di quanto riportato nel giudicato penale – che la parte convenuta avesse posto in essere, per un dato periodo temporale, un comportamento doloso, cagionando in parte attrice uno stato d'angoscia, il quale in sé non si sarebbe verificato in assenza del fatto illecito in esame (pur in presenza di un soggetto ritenuto fragile).

La liquidazione del danno non patrimoniale

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha ritenuto che i comportamenti reiterati di parte convenuta, nonché la gravità delle azioni commesse, con le plurime e gravi minacce di morte come innanzi descritte, sono in grado di giustificare una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da reato, sia nella componente dinamico relazionale che in quella da sofferenza interiore (il danno morale).In quanto tale, il risarcimento del danno subito dalla vittima è stato stimato in via equitativa nella somma complessiva di euro venticinquemila euro (includente, dunque, la provvisionale liquidata nel giudizio penale), oltre interessi compensativi – che, secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 1712/1995), sono stati fatti decorre dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione.Viceversa, il danno patrimoniale collegato al calo di fatturato riportato dalla vittima dello stalking – la quale esercita la professione di avvocato - non è stato apprezzato da parte del giudice milanese per assunta carenza di prova.

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