Misure di coercizione indiretta per il condominio che non consegna la lista dei condòmini morosi
Il ricorrente che provi di essere creditore nei confronti dello stabile resistente ha diritto di ottenere l’esibizione della lista degli inadempienti
Il Tribunale di Napoli, con la recente ordinanza 6479/ 2022 , è tornato su un argomento tante volte dibattuto in dottrina e giurisprudenza: l'interpretazione dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, comma 1, secondo cui l'amministratore «è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».
Lo ha fatto ribadendo l'orientamento maggioritario che indica nel Condominio e per esso l'Amministratore il soggetto legittimato passivo nel caso di controversia volta al mancato ottemperamento all'obbligo di consegna, al creditore che ne abbia fatto richiesta, della l ista dei condòmini morosi. E fin qui il Tribunale campano ha seguito la linea interpretativa secondo cui legittimato passivo nel giudizio in esame «deve ritenersi il Condominio in persona dell'amministratore pro tempore, potendo quest'ultimo essere revocato in ogni momento e dunque non obbligato ad adempiere l'ordinanza che si chiede di pronunciare” (Tribunale di Napoli, ordinanza del 12 marzo 2022).
Il condominio inadempiente rischia la penale
L'ordinanza in commento, tuttavia, rimarca un effetto conseguenziale legato all'inottemperanza del Condominio a seguito della richiesta del terzo creditore, ex articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile. La pronuncia in esame, infatti, ammette la possibilità che il Condominio che continui a restare inadempiente verso l'obbligo di consegna della lista dei condòmini morosi possa essere altresì condannato al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo. Nella fattispecie in esame, il ricorrente provava la sua qualità di creditore attraverso un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva nonché attraverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare anch'essa munita di formula esecutiva. Il credito appariva, quindi, certo, liquido ed esigibile.
Il creditore ha diritto di reclamare l’esibizione dei dati degli inquilini morosi
A fronte della richiesta del ricorrente, il Condominio resistente, non essendosi costituito, non ha comprovato l'adempimento dell'obbligo su di esso gravante né ha altrimenti giustificato la propria condotta inadempiente. Quanto all'obbligo di consegna della lista predetta, il Tribunale napoletano ricorda come la norma prima citata (articolo 63 delle Disposizioni attuative del Codice civile) configura, infatti, a carico dell’amministratore un obbligo e non una mera facoltà, con la conseguenza che il ricorrente, avendo provato di essere creditore nei confronti del condominio resistente ha diritto a ottenere, in questa sede, un provvedimento che ordini all’ amministratore l’esibizione dei dati completi dei condomini morosi.
Cosa dice l’articolo 614 bis
Venendo, invece, alla penale per ogni giorno di ritardo nella consegna della lista, l'ordinanza accoglieva anche la domanda di fissazione di una somma per un eventuale ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 614 bis del Codice di procedura civile. «Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
La definizione della somma non è vincolata alla natura del danno
Il provvedimento in esame rappresenta un caso di sanzione civile, con la conseguenza che «l’ammontare della somma non è necessariamente legato al danno subito dall’istante, ma tiene conto anche di altri parametri»(sul punto vedi Tar Milano, sentenza 409/2014, «nel dettare i criteri guida per la quantificazione della misura della sanzione, l’articolo 614 bis comma 2, Codice di procedura civile, considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione, in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, come il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile».
La decisione del Tribunale
Accogliendo sia la domanda principale formulata dal creditore del Condominio (quella volta a ottenere un provvedimento che obbligasse l'amministratore a consegnare la lista dei condòmini richiesta senza esito), il Tribunale di Napoli accoglieva anche la domanda accessoria di condanna del Condominio debitore alla sanzione rappresentata dall'obbligo (ulteriore) di pagamento per ogni giorno di ritardo dall'adempimento derivante da quanto indicato nell'ordinanza.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo