Morte senza eredi, difficile ottenere gli oneri pregressi
L’amministratore è costretto a far intervenire un legale e a far nominare un curatore
Vita di condominio e problematiche connesse: con il Covid non ancora alle spalle e i lavori del superbonus che interessano numerosi edifici è molto interessante la segnalazione arrivata da Alfredo Sozzi, titolare dell’omonimo studio di amministrazione condominiale a Milano: cosa accade se un condomino muore senza lasciare eredi? È onere di questi ultimi, dice la legge, dare comunicazione all’amministratore del decesso, considerato che l’amministratore è tenuto ad aggiornare il registro dell’anagrafe condominiale, e a conoscere i soggetti a cui indirizzare l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Il ruolo dell’amministratore
Se però, come nei casi segnalatici, la comunicazione all’amministratore arriva dagli altri condòmini dopo un intervento della forza pubblica in casa del defunto, la vicenda si complica e l’amministratore è tenuto a far intervenire un legale. Il racconto di quest’ultimo, Patrizio Compostella, ci chiarisce più di un aspetto: «Innanzitutto l’amministratore - ci dice – contatterà la forza pubblica intervenuta sul posto per sincerarsi della messa in sicurezza dello stabile, del fatto che nell’abitazione del defunto sia tutto in regola, non ci siano servizi in funzione che possano produrre danni agli altri condòmini».
Ogni atto compiuto dall’amministratore necessita però di un nulla osta o delle forze dell’ordine intervenute o della procura. Quest’ultima cerca di individuare eventuali parenti del defunto, e quando questi ultimi vengano trovati il percorso si semplifica. L’erede che subentra nella medesima posizione del defunto, è tenuto a corrispondere gli oneri condominiali pregressi e quelli posteriori all’apertura della successione.
Il curatore dell’eredità
L’erede però può anche essere individuato e non accettare e allora il Tribunale nomina un curatore speciale dell’eredità (articolo 528 del Codice civile). Anche nel caso in cui le indagini sulla ricerca dei parenti si protraggano senza esito. In entrambi i casi di cui si sta occupando l’avvocato Compostella i beni sono nelle mani di due curatori: è stato l’amministratore a rivolgersi al Tribunale richiedendo la nomina di questi ultimi (articoli 781 e seguenti Codice procedura civile) essendoci l’esigenza di provvedere ad atti di gestione del patrimonio del defunto. Da oltre un anno perciò - ci racconta l’avvocato - il curatore proprio come l’erede, ha assunto la qualifica di condomino, partecipa all’assemblea, è tenuto a pagare gli oneri condominiali e nei suoi confronti è stato anche emesso, in uno dei due casi, decreto ingiuntivo. Il curatore può farsi autorizzare dal giudice ad affittare l’appartamento, a venderlo, a cedere a terzi la mobilia per recuperare liquidità al fine di sanare i debiti.
Se ci sono lavori nel palazzo
Ma nelle more chi paga ? Sono gli altri condòmini a doversi accollare le spese, ingenti perché in progressivo aumento, ancora più consistenti se nell’edificio dove si trova l’alloggio del defunto, aggiungiamo, sono stati deliberati lavori straordinari come quelli del 110% o del bonus facciate. «Certamente il recupero è complicato e lungo - conferma Compostella - chiarendo però che il caso in cui il percorso trova maggiori ostacoli è quello in cui non si rinvengano parenti entro il sesto grado». In tal caso i beni vanno allo Stato e la procedura di riscossione diventa ancora più complicata.