Nel ripartire le spese idriche va rispettato il sistema di calcolo previsto dal regolamento condominiale
In caso contrario la delibera è annullabile
Nel ripartire le spese condominiali, bisogna tenere conto del regolamento approvato. In caso di divisione dei costi per l'acqua ad uso comune, in particolare, il criterio da seguire è quello che esige un calcolo effettuato esclusivamente in base ai metri cubi. Lo precisa il Tribunale di Torino con sentenza 267 del 26 gennaio 2022.
I fatti
Sono due donne a citare il condominio impugnando la deliberazione con cui veniva approvato il rendiconto consuntivo relativo ad un certo esercizio. Decisione della quale chiedevano l'annullamento. Il motivo? Erano state, almeno a loro avviso, illegittimamente attribuite le spese in sede di approvazione del bilancio consuntivo per cui il bilancio era nullo ed era anche invalida la relativa ripartizione. L'ente di gestione si difende eccependo sia un rilievo di tipo procedurale che respingendo le accuse inerenti il merito della questione. Ammesse ed esperite le prove richieste, e sciolto il nodo tecnico, il Tribunale ritiene sul punto la domanda fondata.
La ripartizione errata
Dagli atti della causa, tiene a chiarire il giudice, era risultato che – contrariamente a quanto disposto dal regolamento condominiale, e poi ribadito all'unanimità dall'assemblea all'esito di una riunione – l'amministratore dello stabile aveva conteggiato le spese relative al consumo dell'acqua potabile, frazionandolo in tre tabelle, una per persona, una per millesimi e la terza in base al consumo dei metri cubi. Sistema ben chiaro dalla lettura della ripartizione delle spese allegata al rendiconto. Al riguardo, la parte convenuta ribatte: era stato deliberato di correggere quellaripartizione scorretta, conteggiando nel totale indicato quale consumo dell'acqua potabile anche la lettura del contatore dell'attore e, in esecuzione di tale decisione, era stata inviata una nuova ripartizione del consumo che quindi allegava.
Necessario il rispetto del regolamento
Nuova divisione da cui risultava che nel riparto spese, nella colonna acqua potabile, il calcolo del consumo dell'acqua veniva eseguito per metri cubi in ottemperanza delle disposizioni del regolamento. Tuttavia, l'amministratore dello stabile, abolendo la colonna intitolata persone, aveva praticamente ridotto la ripartizione delle spese dell'acqua da tre a due colonne, la prima relativa alla ripartizione per metri cubi e la seconda relativa alla ripartizione per millesimi. Criterio, quello adottato che, come si legge in sentenza, contrastava palesemente con la disposizione del regolamento condominiale che imponeva un calcolo del consumo dell'acqua unicamente in base ai metri cubi. Per tale ragione, il Tribunale di Torino – respinte le ulteriori censure – accoglie il rilievo mosso dalle condomine, dichiarando l'invalidità della contestata ripartizione spese.
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