Condominio

Nella proposizione dell’istanza di mediazione il termine di 15 giorni non è perentorio

La norma impone soltanto che il primo incontro davanti al mediatore si tenga prima della successiva udienza fissata dal giudice

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di Fabrizio Plagenza

In un giudizio promosso da un condominio di Napoli, volto in via principale all’accertamento dello status di erede e dell’accettazione dell’eredità, in capo a un comproprietario dell’immobile sito nello stabile, il Tribunale di Napoli, con una recente ordinanza, ha affrontato una spigolosa lite tra varie parti. Occupandosi di una materia del contendere che si estendeva dal recupero degli oneri condominiali all’accertamento dell’avvenuta accettazione dell’eredità e la conseguente acquisizione dello status di erede.

Nel caso specifico, il Tribunale ha ricordato gli effetti del mancato esperimento del procedimento di mediazione, nel caso di materie obbligatorie, ex articolo 5, comma 1 bis, Dlgs 28/2010 o nel caso di mediazione delegata dal giudice. E in realtà, il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda del condominio, volta a ottenere una declaratoria della qualità di erede.

I fatti di causa

Il giudice aveva ritenuto che, per la domanda di accertamento della qualità di erede, occorreva esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. Aveva, pertanto, fissato un termine per l’inizio della mediazione e rinviato la causa per la prosecuzione. Tuttavia, il condominio ricorrente non provvedeva a introdurre il procedimento . Il chiamato in causa, invece, si faceva parte diligente e depositava istanza di mediazione. Fissato il primo incontro, tuttavia, benchè regolarmente convocato il condominio ricorrente, «non compariva l’amministratore del condominio né il resistente» e «il mediatore dava atto dell’insussistenza dei presupposti per poter esperire la mediazione».

Il termine di 15 giorni non è indifferibile

Si assisteva, pertanto, alla medesima domanda giudiziale (accertamento della qualità di erede), avanzata da entrambe le parti (condominio e chiamato in causa). Con riguardo alla prima domanda del condominio, quella con la quale si chiede l’accertamento della qualità di erede della madre, non è stata soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 e successive modificazioni. Il giudice sottolineava che, posto che in precedenza era stata rilevata «l’improcedibilità di questa domanda perché relativa alla materia successoria» e, pertanto, che era stato fissato termine per la proposizione dell’istanza di mediazione, risultava necessario ricordare come «il termine di 15 giorni non è perentorio e che, per soddisfare la condizione, è sufficiente che il primo incontro innanzi al mediatore si tenga prima della successiva udienza fissata dal giudice (sul punto vedi Cassazione, 40025/2021 in tema di mediazione delegata ma i cui principi possono applicarsi anche a quella obbligatoria)».

Infatti, «ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al Dlgs 28/2010, articolo 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione» (Corte d’appello di Napoli, sentenza 360/22; 421 e 422/2022 e Cassazione, 40035/2021).

Necessaria la presenza delle parti

Quanto al Condominio, non vi era «prova che l’amministratore fosse comparso innanzi al mediatore». Invero, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’articolo 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal Dl 69/2013, convertito, con modifiche, in legge 98/2013), è «necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste» (Cassazione, 8473/2019). La procura a un terzo soggetto, come ribadito dalla giurisprudenza più recente, è dunque ammessa, ma con dei limiti. La stessa deve essere “sostanziale”. Tale procura, è bene ribadirlo, è cosa ben diversa dalla procura alle liti rilasciata dalla parte al difensore in giudizio (Corte d’appello di Napoli, sentenza 3843/22).

L’assemblea deve nominare un soggetto autorizzato a comparire

Il Condominio avrebbe dovuto proporre domanda di mediazione come stabilito dal giudice e presentarsi innanzi al mediatore rappresentato da un soggetto autorizzato dall’assemblea condominiale con apposita delibera. Peraltro, vista la proposizione della domanda di mediazione da parte del chiamato in causa, il Giudice osserva che, «sebbene il ricorrente potesse sfruttare la domanda di mediazione proposta dal chiamato in causa nelle more tra l’ordine del giudice e la successiva udienza, ciò non lo esimeva, comunque, dal comparire innanzi al mediatore. In mancanza, l’ordine del giudice e la possibilità di mediare la lite sarebbero del tutto frustrati da un comportamento inottemperante del soggetto che ha proposto le domande sottoposte alla condizione di procedibilità e questo in palese violazione della volontà del legislatore come emergente dalla lettura dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010».

Il valore della mediazione

Vale la pena ricordare l’importanza dello strumento (mediazione) e l’opportunità che offre. Una mediazione, demandata ex articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010, offre «uno spazio adeguato a valutare seriamente e responsabilmente le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia»; offre alle parti la possibilità di usufruire di uno «spazio di dialogo» al fine di ricercare, «con l'assistenza di un mediatore qualificato, in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi» (Corte d’appello di Napoli, sentenze parziali 2547/2022 e 1985/ 2022).

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, pertanto, dichiarava improcedibile la domanda con la quale il condominio chiedeva l’accertamento della qualità di erede della madre in capo al resistente, con conseguente ordine al Conservatore. Quanto al chiamato in causa, l’analoga domanda doveva, «essere dichiarata procedibile, essendo stato esperito il tentativo di conciliazione al quale entrambe le parti hanno partecipato e che si è concluso negativamente».

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