Non ha colpa l’amministratore per l’annullamento della delibera a causa di irregolare convocazione
È compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto nel verbale
Come disposto dal comma 6 dell'articolo 1136 del Codice civile, per essere considerata valida la delibera assunta dall'assemblea condominiale è necessario che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati. L'amministratore è responsabile dei danni subiti dal condominio a seguito dell'annullamento di una delibera per l'irregolare convocazione dell'assemblea? La questione è stata affrontata dal Tribunale di Modena con la sentenza 732/2021, pubblicata il 5 maggio 2021.
La vicenda
Un condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore chiedendo al Tribunale che venisse accertata la sua responsabilità professionale per l'irregolare convocazione di un'assemblea, la cui delibera era stata impugnata da due condòmini, e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti all'esito del giudizio di impugnazione della predetta delibera che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto successivamente l'assemblea aveva approvato una nuova delibera in sostituzione di quella impugnata, e condannato il condominio al pagamento delle spese legali in favore dei condòmini impugnanti.
L'ex amministratore si difendeva chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione per essere manlevato in caso di condanna. Richiesta che veniva accolta dal Tribunale. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda del condominio, deducendo, fra l'altro, che l’annullamento di una delibera assembleare a seguito della sua impugnazione non presuppone necessariamente un errore dell’amministratore condominiale e di aver provveduto alla convocazione, conformemente alle istruzioni ricevute, tramite la consegna dell'avviso presso l'ufficio del marito di uno dei due condòmini.
I motivi della decisione
Il Tribunale ha dato torto al condominio osservando che, sebbene, sia compito dell'amministratore provvedere alla convocazione dell'assemblea, va esclusa la sua responsabilità per l'irregolare convocazione. Di conseguenza, l'amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal condominio a seguito dell'annullamento delle delibere che sono state assunte nonostante l'irregolare convocazione dell'assemblea. Danni individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condòmino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato.
Trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, ha concluso il giudice modenese, è compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro).