Non impugnabile la delibera che programmi genericamente i lavori da fare in condominio
Non affidando l’appalto, né ripartendo le spese non è idonea ad incidere sui diritti dei singoli
Non è impugnabile la delibera che si limiti a programmare l'esecuzione di opere, rinviando ad altra riunione l'affidamento dell'appalto e l'approvazione degli interventi con riparto dei costi, trattandosi di decisione inidonea ad esigere il credito. Del resto, chi vuole contestarla deve provare di averne un concreto interesse. Lo ricorda la Corte di appello di Ancona con sentenza numero 185 del 19 febbraio 2021.
La vicenda
A muovere la controversia è una coppia di coniugi: a loro avviso andava dichiarata nulla o almeno annullata la delibera con cui la compagine condominiale aveva prospettato dei lavori di rifacimento del cortile. Il Tribunale, però, dichiara inammissibile la richiesta sulla nullità per carenza d'interesse ed improcedibile quella sull'annullamento per intervenuta decadenza. La delibera, marca il giudice, aveva contenuto programmatico quindi non era idonea ad incidere sui diritti dei singoli. Tanto che, non solo non conteneva statuizioni vincolanti, ma non aveva neanche efficacia esecutiva. Essa, difatti, si limitava ad incaricare l'amministratore di convocare un nuovo incontro per discutere sulla ripartizione delle spese. Inutile, quindi, caducarla. Circa l'annullamento ricorda che gli assenti possono impugnare le delibere contrarie alla legge o al regolamento entro 30 giorni dalla comunicazione.
La delibera solo programmatica
Ebbene, nella vicenda, non rilevava che soltanto il marito avesse ricevuto il verbale poiché era solito gestire le questioni del suo immobile con la moglie convivente e comproprietaria. La delibera, perciò, poteva ritenersi comunicata ad entrambi nella stessa data. Erano, allora, ambedue decaduti dall'azione. La lite arriva in appello e la Corte lo boccia. È noto, scrive, come la delibera che si limiti a programmare l'esecuzione di opere – rinviando ad altra riunione il commissionamento dell'appalto, l'approvazione degli interventi ed il connesso piano di riparto oneri – non sia autonomamente impugnabile poiché non esecutiva (Cassazione 18793/2020).
Peraltro, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione di una delibera è necessaria la dimostrazione, da parte di chi si attivi, di un interesse concreto ossia di un effettivo vantaggio conseguibile con la pronuncia di merito (Cassazione 15587/2018). Ebbene, esaminando la delibera, se ne evinceva la natura decisoria solo con riferimento alla determinazione del criterio – valevole anche per il futuro – di riparto delle spese per la riqualificazione del cortile. Nodo sul quale i coniugi potevano avere interesse all'impugnazione. Tuttavia, esclusa l'ipotesi di nullità non ravvisandosi la modifica dei criteri, legali o regolamentari, di ripartizione spese (Cassazione 24476/2019) si verteva in un'eventuale annullabilità con diversi termini.
Ad ogni modo, l'informativa sulle questioni da decidere non esige che nell'avviso si prefiguri lo sviluppo della discussione ed il risultato delle valutazioni dei singoli punti (Cassazione 27159/2018). Ciò soprattutto quando, come nella fattispecie, si sarebbe dovuto deliberare sull'azione proposta contro il condominio per l'eliminazione delle infiltrazioni all'interno del locale sottostante il cortile comune, dalla coppia attribuite ad omessa manutenzione dell'ente. Punto che, inserito all'ordine del giorno, poteva far supporre che si parlasse pure di riqualificazione dell'area.
Valida l’informativa inviata al congiunto
Infine, sulla decadenza, considerato il termine di 30 giorni – decorrente per dissenzienti ed astenuti dalla delibera e per gli assenti dalla comunicazione – essa si presumerà avvenuta anche se giunta al destinatario tramite persone a lui legate da rapporti personali come un coniuge stante la comunione d'interessi morali, familiari ed economici (Cassazione n. 23396/2017). In sintesi, l'informativa indirizzata al condòmino è valida se consegnata al congiunto, essendo pervenuta nella sfera di normale conoscibilità del destinatario e da lui conoscibile con l'uso della normale diligenza ove non vi siano contrasti d'interesse. Infondata anche la lamentela sull'omessa comunicazione ad ognuno dei consorti, la Corte di appello di Ancona non poteva che rigettare l'impugnazione.
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di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo