Condominio

Non occorre sempre la querela per perseguire le attività rumorose

Deve essere considerata equipollente anche la costituzione di parte civile o la semplice riserva di costituzione di parte civile

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di Giulio Benedetti

Il Dlgs 150/2022 ha introdotto il regime di procedibilità a querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 Codice penale), tuttavia tale condizione di procedibilità può essere sostituita dalla costituzione in giudizio , come parte civile, della persona offesa.

Il caso trattato

Il Tribunale condannava , per il reato dell’articolo 659 Codice penale e al risarcimento del danno, il gestore di un bar , perché disturbava , con gli schiamazzi della clientela e il funzionamento delle apparecchiature, il riposo di una persona che abitava l’appartamento posto al piano superiore. Il condannato ricorreva al Giudice di legittimità, lamentando l’ingiustizia della sentenza , in quanto il Tribunale non indicava , con riferimento al secondo comma dell’articolo 659 Codice penale, la disposizione di legge che sarebbe stata violata nello svolgimento della sua attività imprenditoriale, e affermava che la sua condanna non sarebbe riconducibile al primo comma dell’articolo predetto, in mancanza di una puntuale contestazione da parte della pubblica accusa.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte (sentenza 19971/2023) annullava senza rinvio la sentenza , per l’insussistenza del reato del secondo comma dell’articolo 659 Codice penale, mentre riconosceva la violazione del primo comma e rinviava il procedimento al Tribunale per la determinazione della relativa sanzione. La Corte affermava che il primo comma dell’articolo 659 sanziona la condotta di chi , mediante schiamazzi o rumori, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, mentre il secondo comma riguarda la condotta di chi , esercitando un mestiere o una professione rumorosa , violi una prescrizione della legge o dell’autorità.

Nel caso trattato al condannato era stata contestata , in fatto, la violazione del primo comma dell’articolo 659 , poiché non impedendo gli schiamazzi della clientele, obbligo impostogli per la sua posizione di garanzia (Cassazione sentenza 14750/2020) , disturbava il riposo della persona offesa , costituitasi parte civile. Inoltre la sentenza precisava che il disturbo era stato cagionato , in orario notturno , anche dal rumore delle apparecchiature poste nel bar. La Cassazione precisava che la sentenza non indicava la norma di legge o la disposizione dell’Autorità violate dal condannato nella gestione dell’attività.

La manifestazione di volontà di punizione della persona offesa

Il giudice di legittimità affermava la violazione del primo comma dell’articolo 659 Codice penale, poiché la condotta dell’imputato è idonea a turbare la tranquillità di un numero indeterminato di persone (Cassazione sentenza 45262/2018) e il reato non è improcedibile per la mancanza di una querela presentata dalla persona offesa. Infatti la Cassazione sosteneva che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede forme particolari è può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione , i quali , nel caso di incertezza , devono essere interpretati con un favore della querela (Cassazione 2665/2022).

Deve essere considerato equipollente della querela anche la costituzione di parte civile o la semplice riserva di costituzione di parte civile (Cassazione 5193/2020). Nel caso trattato, anche se non è stata rinvenuto una querela, la procedibilità per tale reato è stata integrata dalla costituzione di parte civile di due delle persone offese , danneggiate dal reato. La Corte suprema ha escluso l’applicazione della legge 447/1995 , poiché , attesa l’accertata violazione non tanto dei parametri normativi, bensì della tutela del bene della quiete pubblica protetto dalla norma si è al di fuori dell’ambito applicativo delle ipotesi dell’illecito amministrativo della legge 447/1995.La Cassazione affermava , in via definitiva , la responsabilità del condannato per la violazione dell’articolo 659, primo comma, Codice penale.

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