Condominio

Non sempre è improcedibile la mediazione per mancata partecipazione della parte istante

Sono infatti previste solo sanzioni indirette

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di Luana Tagliolini

La mancata partecipazione personale di parte attrice all'incontro di mediazione non è in nessun caso sanzionata direttamente con la improcedibilità della domanda. La partecipazione personale agli incontri davanti al mediatore non rappresenta, pertanto, condizione inevitabile per il valido esperimento del tentativo di conciliazione. Tale orientamento interpretativo della normativa riguardante la mediazione (Dlgs 28/2010) è stato applicato dal Tribunale di Crotone nella sentenza 1091/2020 - nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare - al caso riguardante l'omessa partecipazione all'incontro di mediazione da parte degli attori i quali, dopo aver provveduto ad adire l'organismo di mediazione per richiesta del giudice, non comparvero all'incontro fissato.

La pronuncia
Parte convenuta eccepiva, di conseguenza, il mancato esperimento del tentativo di mediazione sostenendo, pertanto, che la condizione di procedibilità non avrebbe potuto dirsi assolta. Il giudice rigettava l'eccezione ed affermava che l'orientamento di parte della giurisprudenza di merito riguardo l'improcedibilità della domanda se l'istante non si presenta all'incontro di mediazione si fonda «sulla prevalente considerazione della ratio legis della mediazione (sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il distinto e connesso profilo della deflazione del contenzioso giudiziario) e sul principio che devono considerarsi illegittime tutte le condotte contrarie allo spirito della mediazione».

Le sanzioni
Per il Tribunale di Crotone tali conclusioni non sono condivisibili perché per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento, sono previste - per entrambe le parti - solo sanzioni indirette (quelle indicate dell'articolo 8, comma 4-bis del Dlgs 28 citato) con l'obiettivo di stimolare ed indurre entrambe le parti a partecipare effettivamente alla procedura.Dall'esistenza di sanzioni solo indirette, la partecipazione personale agli incontri davanti al mediatore non rappresenta affatto condizione per il valido esperimento del tentativo di mediazione e la mancata partecipazione personale di parte attrice all'incontro non è in nessun caso sanzionata direttamente con la improcedibilità della domanda.

Ciò troverebbe conferma anche in altre due norme contenute nel decreto citato: nell'articolo 5 secondo cui «la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo» nel quale caso l'ampiezza di tale formula, osserva il giudice, è tale da ricomprendere tutte le ipotesi in cui un accordo non venga raggiunto e, quindi, anche il caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto per l'assenza della parte istante.E nell'articolo 11 per il quale nel verbale di mancata conciliazione il mediatore deve dare «atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione» a comprova che il procedimento può validamente svolgersi anche senza la presenza di una delle parti.Trattasi di un orientamento minoritario che contrasta con altra giurisprudenza di merito (ad esempio sentenza Tribunale di Vasto, 17 dicembre 2018) per la quale partecipazione personale della parte istante a tutti gli incontri davanti al mediatore rappresenta la prima delle condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura.

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