Condominio

Non soggetta alla mediazione obbligatoria l’azione di risarcimento danni per infiltrazioni da parti comuni

Questo perchè l’oggetto del giudizio è il risarcimento non la violazione o l'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio

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di Giovanni Iaria

Non è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria l’azione di risarcimento dei danni per infiltrazioni idriche subite da un condòmino e provenienti dalle parti comuni. Lo scrive il Tribunale di Latina con la sentenza 572, pubblicata il 9 marzo 2023.

I fatti di causa

Il proprietario di un appartamento facente parte di un consorzio agiva in giudizio nei confronti di quest'ultimo al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale e la condanna del convenuto all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazioni dei fenomeni infiltrativi. A sostegno della domanda, l'attore evidenziava di aver rappresentato più volte la situazione all'amministratore e di essere stato costretto, a causa dell'inerzia di quest'ultimo, ad incaricare un'impresa edile affinchè eseguisse i lavori di ripristino della sua proprietà.

Deduceva, inoltre, che la causa delle infiltrazioni era ascrivibile alla cattiva coibentazione del tetto e all'assenza di manutenzione della grondaia. Il consorzio si difendeva contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea. Eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso dal giudizio in quanto l'appartamento interessato dalle presunte infiltrazioni era amministrato da un supercondominio composto da tre palazzine site all'interno del consorzio nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa del condominio di cui faceva parte l'appartamento dell'attore. Il condominio si costituiva eccependo, fra l'altro, l'inammissibilità dell'azione del condòmino per il mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

L’oggetto del giudizio

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione del condominio, ritenendo la materia oggetto del giudizio sottratta all'eventuale dichiarazione di improcedibilità in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione del decreto legislativo 28/2010.Oggetto dell'azione per cui è causa, ha evidenziato il giudicante, è la richiesta di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni e riconducibile al risarcimento da fatto illecito azionato ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile. Non essendovi alcuna lesione o erroneo impiego della disciplina propria del condominio di cui agli articoli 1117 – 1139 del Codice civile e 61-72 delle disposizioni attuazione del Codice civile, l'azione non è soggetta alla mediazione obbligatoria.

Conclusioni

Il Tribunale laziale con la sentenza in commento si è posto in continuità con la recente giurisprudenza di merito secondo la quale tutte le volte in cui la materia per cui si agisce è essenzialmente accertativa e risarcitoria, come nel caso esaminato, si verte in ambito estraneo alla mediazione obbligatoria, non rientrando le stesse nelle controversie condominiali per cui è previsto l'obbligo, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. Infatti, l'articolo 71 quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile stabilisce che per controversie in materia di condominio, sottoposte al preventivo obbligo della mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio.

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