Condominio

Notifica del decreto ingiuntivo sulla Pec e opposizione tardiva

La legittimità dell’atto tardivo si ha quando risulta pervenuto tempestivamente nella conoscibilità del destinatario

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di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 19068 pubblicata il 6 dicembre 2021, ha affrontato una questione che può verificarsi usualmente, soprattutto se si considera il crescente numero di amministrazioni condominiali in veste societaria e non più strettamente individuale.

I fatti
Nel caso trattato dal giudice capitolino un condominio in Roma proponeva opposizione tardiva avverso un decreto ingiuntivo risalente nel tempo, del quale era venuto a conoscenza, a suo dire, dopo che aveva ricevuto la notifica di un atto di pignoramento che si fondava su un «titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma ed un precetto mai notificati». Eccepiva, dunque, l’omessa notifica del titolo, esponendo di aver scoperto che il decreto ingiuntivo era stato «notificato a mezzo pec, all’indirizzo personale dell'opponente che non era però mai stato il proprio amministratore, carica ricoperta invece dalla società».

Dunque, l’opponente ha evidenziato di «non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto» chiedendo al Tribunale di Roma che venisse accertata la «nullità della notifica», essendo la stessa avvenuta all’indirizzo personale dell'opponente, «tratto dal registro pubblico Inipec, che tuttavia non era, né era mai stato, il proprio amministratore», ruolo invece ricoperto da una società. Tuttavia, all'esito della fase istruttoria, emergeva che l'indirizzo pec personale ove era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto, in realtà, era «presente negli stessi verbali di assemblea» ed in particolare in quello ove l'opponente veniva nominata amministratore del condominio.

La legittimità dell’opposizione tardiva
Fatta questa considerazione, il Tribunale rilevava come la Suprema corte avesse in passato chiarito che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’articolo 650 Codice procedura civile) «non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull’opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione».

Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Codice procedura civile, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cassazione, 10386/12).

Conclusioni
Nel caso di specie, come detto, vero è che la notifica del decreto ingiuntivo risultava essere avvenuta alla PEC personale dell'opponente, tratta dal registro pubblico Inipec; tuttavia, era altresì emerso che nell’assemblea del 22 febbraio 2016, veniva confermato amministratore proprio la società ma richiamandosi espressamente il nominativo dell'opponente. Inoltre, dalla documentazione in atti, si evinceva anche che nel verbale di mediazione il condominio opponente indicava come proprio amministratore, che aveva rilasciato procura speciale, esattamente il nominativo dell'opponente.

Ed ancora, dalla visura camerale prodotta, si appurava che l’amministratore unico della società in questione fosse proprio l'opponente. Ne consegue, secondo la sentenza 19068/2021, che essendo stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo pec presso l’indirizzo personale dell'opponente, tratto dal registro pubblico Inipec, doveva pertanto escludersi che «l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario». Né, da ultimo, potevano accogliersi le deduzioni dell’opponente in relazione al «mancato utilizzo della casella pec» ove era risultata effettuata la notifica, atteso che, comunque, essa risultava ritualmente avvenuta, con ricevute di accettazione e consegna.

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