Nulla la delibera che addebita i danni a un condomino come «spesa personale»
L’assemblea non ha il potere di imputare al singolo condomino una particolare spesa anche se lo ritiene responsabile del verificarsi di un danno sulle parti comuni oppure in una unità immobiliare di proprietà esclusiva. Esula infatti dalle attribuzioni dell’assemblea quello di porre in essere una sorta di “autotutela privilegiata” rispetto alla posizione di qualsiasi altro creditore.
Capita spesso di vedere esposta nel rendiconto condominiale la voce «addebiti personali» con cui viene posto a esclusivo carico di un condomino la spesa sostenuta dall’intera collettività condominiale per risarcire il danno provocato a parti comuni o di proprietà esclusive ad esempio da infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare in uso esclusivo o di proprietà del singolo condomino, che hanno danneggiato la sottostante porzione comune o privata.
Una delibera di questo tipo non rientra nelle attribuzioni che l’articolo 1135 del Codice civile assegna all’assemblea e, in quanto tale, si deve ritenere nulla a tutti gli effetti e dunque impugnabile in ogni tempo. Il condomino infatti risponde dei danni causati alle parti comuni o a singole proprietà solo se vi sia stato un suo riconoscimento di responsabilità oppure all’esito di un accertamento giudiziale. L’assemblea, invece, non può, in mancanza di uno di questi due presupposti, imputare al condomino una spesa per questo titolo perché verrebbe a modificare la regola generale dettata dall’articolo 1123 del Codice civile.
A chiarire questi aspetti è stata, da ultimo, la Corte d’appello di Milano con la sentenza 5759 del 24 dicembre 2018 (presidente e relatore Piombo), che ha riformato la decisione dei giudici di primo grado. Il Tribunale aveva infatti respinto il ricorso presentato da due condomini contro la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo in cui, proprio con la voce «addebiti personali», era stato posto a loro carico il costo sostenuto dal condominio per pulire e sistemare il canale di scarico delle acque provenienti dai rispettivi terrazzi e per tinteggiare i locali sottostanti che avevano subito le infiltrazioni.
L’assemblea, in buona sostanza, non può sostituirsi al giudice nel decidere sul comportamento tenuto dal condomino in tema di risarcimento del danno, anche se la sua responsabilità sia palese, fatta salva l’ipotesi in cui lo stesso danneggiante la riconosca.
La casistica delle “spese personali” ingiustamente addebitate è varia. A cominciare dal caso più frequente, quello cioè della somma posta a carico del condomino moroso per l’invio da parte dell’amministratore del sollecito di pagamento o per l’assistenza da questi prestata per il recupero del credito: nulla di più arbitrario, perché spetta al giudice, e non all’assemblea, il potere di decidere e di quantificare l’eventuale danno subito dal condominio a causa dell’accertata morosità (Cassazione, sentenza 21965/2017).
Neppure può l’assemblea deliberare di porre a carico del singolo condomino il costo sostenuto dalla collettività condominiale per portare a termine una pratica di sinistro perché in tal modo si andrebbe a modificare il criterio di riparto previsto dalla legge o dal regolamento ( Tribunale di Verona, pronuncia 1890/2018). Tanto meno si può addebitare al condomino il costo per la redazione dell’anagrafe condominiale o le spese postali per l’invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea (Tribunale di Milano, pronuncia 7103/2015). La nullità di queste delibere può essere fatta valere dal condomino anche se in assemblea ha espresso voto favorevole, purché questo suo assenso non si configurari come accettazione della spesa a lui addebitata.
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di Fulvio Pironti - Avvocato condominialista