Condominio

Nulla la delibera che addebita le spese individuali a tutti i condòmini

Ci sono spese tipo quelle relative al reperimento dei dati dell’anagrafe condominiale con comunicati che sono di stretta competenza del singolo condomino

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di Fabrizio Plagenza

Quando una spesa è riferibile, personalmente, ad un condomino, la stessa non può essere addebitata alla generalità dei condòmini. Un principio che, se in prima battuta può sembrare pacifico, sottende delle criticità, spesso dovute ai saldi iniziali di gestione.
Il caso è stato affrontato recentemente dal Tribunale di Roma, con la sentenza 5613 depositata il 13 aprile 2022.

I fatti
Un condomino proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, resa all'esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, a sua volta ottenuto e notificato dal condominio. Il giudice di prime cure aveva revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo non dovuta una parte delle somme ingiunte ma aveva, comunque, pronunciato sentenza di condanna al pagamento della residua somma portata dal titolo opposto.Avverso la predetta sentenza, il condomino proponeva gravame lamentando il fatto che il Giudice di pace avesse «errato nel ritenere imputabile quel residuo importo ad oneri condominiali in quanto si trattava in realtà di spese individuali che in quanto tali non potevano costituire oggetto di approvazione assembleare» e non erano comunque dovute.

Assumeva, pertanto, che le relative delibere fossero da ritenere «affette da radicale nullità». Stante il vizio di nullità eccepito (e non di annullabilità), riteneva ininfluente il fatto che non avesse impugnato precedentemente le delibere che avevano addebitato e ripartito ai condòmini la spesa individuale, censurando così la sentenza resa dal primo giudice che aveva, erroneamente, ritenuto centrale anche l'omessa impugnativa delle delibere sottese.

Le spese individuali
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, accoglieva il gravame accertando che il residuo importo del decreto ingiuntivo, poi sostituito dalla sentenza di primo grado, era da ritenersi, effettivamente riconducibile a «spese individuali (ricomprese genericamente nel saldo condominiale 2014/2015 e trascinate poi nell’ambito del maggior saldo iniziale 2016/2017 di cui all'estratto conto del 3 luglio 2017).Occorre rammentare che le spese personali in un condominio sono quelle spese di natura individuale e si riferiscono ad un singolo condomino. Sono spese riferibili cioè ad atti o comportamenti riconducibili solo ad una persona, suscettibili di conseguenza di addebito personale (in quanto sono state sostenute per lui).

Basi pensare, per fare un esempio, alle spese sostenute dall'amministratore per la ricerca dei dati necessari alla formazione del registro dell'anagrafe condominiale, in assenza di comunicazione da parte del condomino che abbia omesso di fornire (o abbia fornito dati incompleti) i dati relativi alle generalità dei titolari di diritti reali sull'abitazione facente parte del condominio ed i dati catastali inerenti a quest'ultima. Adempimenti (visure in conservatoria ) che, di conseguenza, l'amministratore eseguirà ponendo le relative spese a carico del singolo condomino rimasto inerte.Nel caso trattato dal Tribunale romano, si trattava, peraltro, di spese meglio dettagliate dallo stesso amministratore su richiesta dell'appellante.

Conclusioni
Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, il condominio appellato affermava che «gli estratti conto non prevedono alcuna spesa individuale come erroneamente ha contestato la controparte», omettendo di indicare, tuttavia, a quali differenti causali specifiche dovevano essere invece imputati gli importi in questione. Ne consegue, si legge nella sentenza 5613/2022, che «trattandosi di spese individuali non dovute o comunque non provate per le motivate ragioni esplicitate dall'appellante le delibere poste a fondamento dell'ingiunzione risultano affette da un vizio di radicale nullità e non di semplice annullabilità incidentalmente rilevabile anche d'ufficio nel giudizio d'opposizione al decreto» (Cassazione Sezioni unite 14 aprile 2021, numero 9839).

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