Condominio

Nullo il criterio di ripartizione spese difforme rispetto a quello risultante da accordo transattivo

Quest’ultimo può considerarsi al pari di un regolamento condominiale

immagine non disponibile

di Selene Pascasi

Il condominio è libero di ripartire i costi per i consumi involontari e di gestione e manutenzione adottando qualsiasi criterio concordato fra i condòmini considerato che, non potendo il singolo modificarli, le modalità di suddivisione non potrebbero incidere sulla responsabilizzazione dei consumi. Lo ricorda il Tribunale di Padova con sentenza 1367 del 6 luglio 2021.

I fatti
È una donna comproprietaria con il marito di un appartamento ad impugnare, chiedendone la sospensione, la delibera con cui l'assemblea approvava i bilanci consuntivo – con ripartizione delle spese tra i condòmini su voto contrario del coniuge – e preventivo. In particolare, contesta, nel dividere gli oneri di riscaldamento non erano stati rispettati i criteri concordati con l'atto di transazione che aveva anni addietro definito una causa nata dalla supposta illegittimità dell'effettuato distacco dal centralizzato. Bocciata l'istanza di sospensione, il condominio si costituisce e si difende: i criteri di spartizione delle spese di riscaldamento previsti nell'accordo transattivo cui la signora faceva riferimento potevano ritenersi superati dal Dlgs 102/2014 (modificato poi dal Dlgs 73/2020) che, nel recepire la normativa comunitaria sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, introduce norme imperative.

I prelievi volontari ed involontari di energia termica
Ciò, specialmente in punto di introdotto obbligo di contabilizzazione dei consumi di ogni unità immobiliare con connessa necessità d'installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio con suddivisione delle spese per il consumo di calore per il riscaldamento, raffreddamento delle unità ed aree comuni, uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, in misura non inferiore alla quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le norme, peraltro, distinguono i prelievi volontari – derivanti dall'effettivo allacciamento alla rete di riscaldamento centralizzato – da quelli involontari, ossia dipendenti dalle dispersioni della rete di distribuzione dell'impianto termico laddove il calore disperso va a riscaldare le varie unità del condominio e si aggiunge al calore prodotto dai radiatori.

Non vi è dubbio, allora, che a carico di chi – come la condomina – gode di riscaldamento autonomo, non possano attribuirsi degli oneri per i prelievi volontari di riscaldamento né per i suoi strumenti di contabilizzazione, non essendo spese di manutenzione straordinaria dell'impianto. Tuttavia, per quanto riguarda i rimanenti importi, relativi ai consumi involontari ed alle altre spese quali la gestione e manutenzione, la legge lascia esplicitamente al condominio la libertà di ripartirli con qualsiasi criterio concordato fra i condòmini perché nulla può il singolo per modificarli e, quindi, le modalità di suddivisione non possono incidere sulla responsabilizzazione dei consumi, principio che ha indotto il legislatore all'emanazione della norma.

Conclusioni
L'installazione dei contatori correlata alla misurazione, però, non rientra nella messa a norma prevista dall'articolo 1118, comma 4, del Codice civile poiché non rende l'impianto più sicuro o maggiormente aderente a disposizioni di tipo tecnico. Inoltre, conclude il giudice, se il condominio avesse ritenuto superato l'accordo transattivo (all'epoca assunto all'unanimità e pertanto vincolante al pari di un regolamento condominiale) avrebbe dovuto procedere, anche in via giudiziale se necessario, alla sua revisione non essendone valida una disapplicazione a semplice maggioranza.

Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Padova dichiara nulla la delibera impugnata – per aver introdotto un criterio di ripartizione difforme rispetto a quello adottato all'unanimità e trasfuso nell'accordo transattivo – così accogliendo la domanda della comproprietaria, con condanna del condominio alle spese di lite.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©