Condominio

Obbligo di prevenzione incendi anche per il soggetto incaricato delle pulizie di un immobile

Condannato l’addetto unico presente sul posto al momento del propagarsi delle fiamme

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di Giulio Benedetti

La prevenzione degli incendi negli immobili non spetta soltanto all'amministratore condominiale, ma riguarda anche gli incaricati delle pulizie: pertanto anche la cooperazione di tali soggetti è fondamentale per la tutela della pubblica incolumità.

Il caso trattato
La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di disastro colposo, per imprudenza ed imperizia, di un dipendente di un'impresa di pulizie di un'area adiacente all'impresa a cui era stato dato in uso un capannone. Il condannato ricorreva al giudice di legittimità lamentando l'ingiustizia della sentenza perché la stessa aveva valorizzato delle dichiarazioni autoindizianti, e non utilizzabili per la violazione dell'articolo 350 Codice procedura penale, rese dal medesimo ai Vigili del fuoco accorsi sul luogo dell'incendio.

Il ricorrente affermava che la sua condanna aveva violato la regola del ragionevole dubbio in quanto non aveva escluso che la causa dell'incendio fosse stata dovuta ad un fatto fortuito o all'intervento di terzi rimasti ignoti. Infine, il ricorrente contestava la qualificazione del reato di incendio penalmente rilevante mentre, in realtà, il fuoco aveva modeste dimensioni.

La sentenza di legittimità
La Cassazione (sentenza 15679/2022) rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali poiché affermava che entrambe le sentenze di merito, con una doppia pronuncia conforme, affermavano la responsabilità penale dell'imputato non sulla base delle sue dichiarazioni autoindizianti e rese senza la presenza del difensore nell'immediatezza del fatto, bensì sulla sua condotta, poiché era l'unico presente sul luogo dell'incendio e perché , alle domande dei Vigili del Fuoco sulle possibili cause dello stesso non forniva indicazioni idonee ad allontanare il sospetto sulla sua persona e su cosa avrebbe fatto se non avesse saputo dell'incendio e se si fosse trovato per caso sul posto.

Pertanto la Corte di appello dichiarava la responsabilità del soggetto in quanto non aveva fornito una spiegazione alternativa sulla causa dell'incendio, poiché la sentenza si fondava sulle risultanze istruttorie da cui emergeva che l'imputato stava effettuando lavori di pulizia nell'area interessata , non vi erano altri operai, e che era stato lui, unica persona presente nel luogo dell'incidente , a chiamare i Vigili del fuoco e ad attenderli. La Corte di appello correttamente escludeva che il fuoco fosse di ridotte emissioni , e che quindi fosse penalmente irrilevante , poiché si era propagato nell'area esterna al capannone e aveva le caratteristiche dell'incendio in quanto si era diffuso in un'area vasta e aveva attinto vari materiali ammassati, tra cui legname, residui di coperture e parti in vetroresina , rifiuti di plastica ed alluminio ed alcuni metri cubi di materiale inerte presumibilmente contenente amianto. Senza l'intervento dei Vigili del fuoco l'incendio si sarebbe esteso alle sterpaglie vicine.

Differenza tra fuoco e incendio
Per la Cassazione si ha l’incendio solo quando il fuoco divampa, come nel caso trattato, in modo irrefrenabile, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propagano con fiamme distruttrici e mettano in pericolo un numero indeterminato di persone (Cassazione 46402/2021). La differenza tra il fuoco e l'incendio è che quest'ultimo pone in pericolo un indeterminato numero di persone e, per la Cassazione, di tale circostanza la Corte di appello ha dato conto con una motivazione logica che ha operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità.

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