Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnativa di delibera: è da proporre con azione non come eccezione

Il caso è molto frequente perché se ci si oppone al pagamento spesso si ritiene annullabile la delibera che lo autorizza

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di Fabrizio Plagenza

Opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnativa delle delibera assembleare. Un connubio di opposizioni che, da sempre, arricchisce il dibattito in dottrina e giurisprudenza. Sulla possibilità di opporsi a un decreto ingiuntivo notificato per oneri condominiali non pagati, eccependo il vizio della delibera sottesa, si è espresso, recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza 18699 pubblicata il 20 dicembre 2022. Ove fosse possibile impugnare la delibera unitamente all’opposizione al decreto ingiuntivo, con quale forma? Domanda o eccezione? È proprio su questo aspetto procedurale che interviene il Tribunale capitolino.

I fatti di causa

Un condomino, costruttore dello stabile condominiale in questione, proponeva opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare l’ingente importo di 150.749,99 a titolo di oneri condominiali dovuti in forza di riparti approvati con tre delibere assembleari. La società opponente eccepiva a sostegno dell’opposizione, la nullità di tali delibere poste a fondamento del decreto in quanto i riparti approvati comportano la violazione del regolamento contrattuale del condominio che all’articolo 58 prevedeva l’esonero dell’esponente società costruttrice per dieci anni da tutte le spese condominiali e la violazione comunque del criterio legale di proporzionalità previsto dall’articolo 1123, primo comma, Codice civile.

Ciò posto, il Tribunale di Roma rilevava come la società opponente «senza impugnare tempestivamente le richiamate delibere» con cui erano stati approvati i riparti di spesa in questione si era, nel giudizio definito poi con la sentenza in commento, limitata a prospettarne l’invalidità per violazione del regolamento condominiale e del criterio legale di proporzionalità previsto in materia dall’articolo 1123, primo comma, Codice civile.

Nullità e annullabilità

Sul punto, il Giudice capitolino richiamava il sopraggiunto orientamento della Cassazione in materia, ricordando come le Sezioni unite avevano chiarito che «in tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea»; mentre, sono «meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi» (Cassazione 9839/2021).

Fatta questa premessa, quanto alla questione procedurale su richiamata, la sentenza 18699/22 precisa come la suddetta violazione «avrebbe dovuto essere dunque necessariamente dedotta dalla parte interessata in sede di opposizione al decreto (non in via di eccezione) ma in via di azione, con apposita domanda di annullamento proposta in via riconvenzionale ai sensi dell’articolo 1137, secondo comma, Codice civile». In assenza, per il Tribunale di Roma, doveva conseguire il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto (in ragione della perdurante validità ed efficacia delle delibere poste a suo fondamento).

Considerazioni conclusive

In conclusione, ove si richieda al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo un accertamento incidentale sulla validità della delibera condominiale posta a fondamento dell’ingiunzione, il vizio dovrà essere dedotto nelle forme e nei temi prescritti dalla legge, con il corollario che l’annullabilità della delibera non può essere dedotta in via d’eccezione (così solo per paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta), ma solo in via di azione (come ricorda la sentenza in commento) e, quindi, con una espressa domanda giudiziale di annullamento della delibera con efficacia nei confronti di tutti i condòmini (Tribunale di Torino, sentenza 198/2022).

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