Fisco

Per le barriere architettoniche sconto del 75% fino al 2025

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute al fine di effettuare interventi per superamento ed eliminazione di ostacoli alla mobilità

di Alessandro Borgoglio

L’anno scorso è stato introdotto il Bonus Barriere del 75%, che la legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 2025. In particolare, il vigente articolo 119-ter del Dl 34/2020 riconosce ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, mentre, se si tratta di interventi su parti comuni condominiali, occorre considerare: 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari degli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari de gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Gli interventi

Sono agevolabili gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal Dm 236/1989, ovvero lo stesso decreto già richiamato dalla circolare 28/E/2022 per gli analoghi interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche con il Bonus casa (detrazione del 50 per cento di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir).

Partendo, quindi, dalle indicazioni della circolare è possibile fornire la seguente esemplificazione - non esaustiva - di interventi che possono fruire della nuova detrazione del 75%: si tratta di diverse categorie di lavori quali, tra gli altri, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici; la detrazione spetta anche se l’intervento è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

Secondo le Entrate, peraltro, il Bonus Barriere del 75% si aggiunge al Superbonus di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020 e, a differenza di quest’ultimo, non è vincolato all’effettuazione degli interventi “trainanti”: quindi, la detrazione del 75% può essere fruita, per esempio, nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni di un edificio non assicurino il doppio salto di classe energetica richiesto per il Superbonus (risposte 291 e 292 del 2022 e circolare 23/E/2022, paragrafo, 3.5).

A chi spetta la detrazione del 75%

Con gli ultimi documenti di prassi è stato anche chiarito che la detrazione del 75% spetta altresì ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali (risposta a interpello 444/2022).

Possono beneficiare del Bonus Barriere, infine, anche negozi, uffici e capannoni, che costituiscono unica unità immobiliare dell’edificio già esistente, con una spesa massima agevolabile di 50.000 euro (risposte a interpello 455 e 456 del 2022), limite che quindi vale tanto per questi edifici commerciali quanto per quelli unifamiliari, nonché per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

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