Condominio

Per ottenere giudizialmente l’accesso ad una proprietà privata, occorre provarne specificatamente i motivi

Per attivare il procedimento d’urgenza e farsi autorizzare all'accesso va dimostrata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora

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di Eugenia Parisi

Un condominio ha proposto ricorso d’urgenza per ordinare ad un condòmino, che non ha svolto difesa, l’accesso all’immobile di sua proprietà al fine di poter eseguire gli accertamenti necessari ad individuare ed accertare natura e cause delle infiltrazioni subìte da altra proprietà. Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 20 settembre 2022 ha respinto la domanda.

Le ragioni della domanda

Nel locale bagno dell’immobile sottostante quello di proprietà del convenuto, si erano verificati fenomeni di infiltrazione e l’amministratore si era attivato per eseguire le dovute verifiche tecniche al fine di accertare l’opportunità di un intervento a carico del condominio; in tale contesto, vani erano risultati i tentativi di accedere presso l’immobile soprastante per la verifica delle cause e della natura, se condominiale o meno, delle infiltrazioni lamentate. Il condominio, pertanto, aveva ritenuto di intervenire con urgenza per prevenire ed impedire ulteriori infiltrazioni e per scongiurare ulteriori più gravi danni sia all’immobile di proprietà, sia alle parti condominiali interessate (periculum in mora), chiedendo al Tribunale un provvedimento che gli consentisse l’accesso nell’immobile del convenuto entro 5 giorni.

L’applicabilità dei provvedimenti d’urgenza

A seguito della riforma del 2005, l’articolo 669 octies Codice di procedura civile ed il provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 700 Codice di procedura civile hanno perso la loro natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla ormai eventuale causa di merito (articolo 669 octies, 6° comma, Codice di procedura civile). Di conseguenza non è più necessario ricollegare il provvedimento d’urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude, in base alla dottrina ed alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, che per chi invoca la tutela d’urgenza sussista pur sempre l’onere di indicare specificamente l’azione di merito, cui il ricorso è strumentale (Cassazione Sezioni unite 19256/2010).

Pertanto, seppur con una portata attenuata, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti d’urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità dei provvedimenti cautelari.

Il caso di specie

La lettura dell’atto introduttivo e dei documenti prodotti non consentiva di individuare la futura domanda di merito alla quale era strumentale la cautela invocata; per di più rimaneva non provata la coesistenza dei due noti e necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo inteso come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata; il secondo come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Sotto il primo profilo, il ricorso appariva al limite dell’indeterminato e, comunque, neppure individuava la legittimazione del condominio ad agire posto che lo stesso non sapeva con certezza quali fossero le cause delle infiltrazioni.

L’esito

L’insussistenza del requisito del fumus boni iuris rendeva dunque superfluo l’esame dell’altro requisito, ossia del periculum in mora, peraltro solo genericamente evidenziato, con conseguente dichiarazione d’inammissibilità della domanda.

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