Per la pergotenda può essere necessaria l’autorizzazione antisismica
La pergotenda in legno massello e di notevoli dimensioni può essere equiparata ad un pergolato per il quale è necessaria l'autorizzazione sismica: senza di quest'ultima, la SCIA presentata non produce effetti l'Amministrazione può comunque intervenire, anche a distanza dei 18 mesi prescritti dalla norma, è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sent. n. 7089/2021
La pergotenda in legno massello e di notevoli dimensioni può essere equiparata ad un pergolato per il quale è necessaria l'autorizzazione sismica: senza di quest'ultima, la SCIA presentata non produce effetti l'Amministrazione può comunque intervenire, anche a distanza dei 18 mesi prescritti dalla norma, è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sent. n. 7089/2021.
La pronuncia
Un privato cittadino provvedeva a presentare una SCIA avente ad oggetto la realizzazione di una pergotenda a servizio della propria unità immobiliare. Il Comune, tuttavia, riconsosciuto l'intervento edilizio come volto alla realizzazione di un pergolato, e non già di una pergotenda, dichiarava l'inefficacia della SCIA presentata poiché sprovvista dell'autorizzazione sismica del Genio Civile – prescritta, invece, per la costruzione di un pergolato. Il Comune ordinava, quindi, la demolizione del manufatto abusivo.Gli atti del Comune venivano impugnati innanzi al TAR competente che, tuttavia, all'esito del giudizio, rigettava il ricorso e ne confermava la legittimità.
La motivazione del Comune: la pergotenda – nel caso di specie – era più simile ad un pergolato
Nella fattispecie in esame l'elemento centrale su cui si snoda la vicenda attiene alla valutazione tecnico-discrezionale con la quale l'Amministrazione ha assimilato il manufatto in questione ad un pergolato, nonostante fosse stato definito quale pergotenda dal privato ricorrente. Nel caso in esame, ha motivato il Comune, la pergotenda aveva una superficie di oltre 20mq ed era realizzata in legno massello ed era, dunque, più simile ad un pergolato.
Il Comune, nel valutare l'opera edilizia da realizzare, ha ritenuto di prescindere dalla mera denominazione formale della stessa per procedere ad una valutazione in concreto: nonostante l'intervento fosse stato riferito alla realizzazione di una pergotenda, il Comune ha ritenuto che, in realtà, si trattava di un pergolato.
Per la corretta definizione degli interventi edilizi è bene richiamare un precedente del Consiglio di Stato (sent. n. 5008/2018). Secondo tale definizione, il pergolato è una struttura costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono.
La pergotenda, invece, è un mero arredo esterno, di modeste dimensioni facilmente ed immediatamente rimovibile.
La sentenza in esame, dunque, espressamente riconosce la facoltà dell'Amministrazione di eseguire una valutazione tecnico-discrezionale circa l'oggetto dell'intervento edilizio e, se del caso, di rideterminarlo e ridefinirlo correttamente. Tale facoltà, comunque, deve essere adeguatamente motivata per superare la censura giurisdizionale.
Nel caso di specie da questa operazione di corretto inquadramento ne è derivato che l'intervento edilizio è stato ricondotto alla realizzazione di un pergolato, con doverosa applicazione delle norme applicabili per questi manufatti. In particolare, occorre ricordare il Regolamento regionale n. 14 del 13 luglio 2016 della Regione Lazio che, applicabile al caso di specie, per quanto di interesse, impone la preventiva autorizzazione sismica del Genio Civile per gli interventi edilizi di costruzione di "pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 metri con superficie maggiore di 20 metri quadrati".
La presentazione di una SCIA incompleta è inefficace
Tra le censure articolate dal ricorrente pare interessante osservare il motivo relativo all'intervento dell'Amministrazione a distanza di 18 mesi dalla data di presentazione della SCIA: come noto, infatti, con la presentazione della SCIA, l'Amministrazione ha solamente un potere di controllo postumo e già di natura preventiva a carattere autorizzatorio-concessorio.
L'Amministrazione, nel termine perentorio di 60 giorni o in quello ridotto di 30 in materia edilizia, è tenuta ad adottare un provvedimento di carattere conformativo ovvero inibitorio diretto ad impedirne la prosecuzione e a rimuoverne gli effetti dannosi dell'attività intrapresa. Decorso tale termine, l'Amministrazione può adottare i medesimi provvedimenti di carattere conformativo ovvero inibitorio nel termine non superiore a dodici mesi e qualora sussistano opportune ragioni di interesse pubblico.
Su tale cornice normativa si è poi determinato l'orientamento giurisprudenziale per il quale la SCIA può produrre effetti solo se corredata da tutti gli elementi (e le eventuali autorizzazioni preventive) richieste dalla legge; in difetto, non decorre il termine di 18 mesi per l'intervento repressivo. Già altri precedenti di merito hanno chiarito che la SCIA non può produrre effetti senza la prescritta autorizzazione del Genio Civile.