La domanda
La soppressione del servizio di portineria rientra nella categoria del licenziamento per motivi economici. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la giurisprudenza concorda sul fatto che esso sia illegittimo qualora il datore di lavoro non dimostri di aver effettuato tentativi di repêchage. Pertanto, il condominio, qualora il licenziamento venga impugnato, deve fornire una motivazione di natura strettamente economica. O è sufficiente, invece, che la decisione sia sostenuta dalla maggioranza dei condòmini? Inoltre, il lavoratore licenziato per motivi economici ha il diritto di proporre al datore di lavoro (nel caso specifico, il condominio) soluzioni alternative, come la trasformazione del rapporto in un part time o la variazione delle mansioni?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 febbraio 2025
Il licenziamento per soppressione del posto di lavoro rientra nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia motivato da una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (articolo 3 della legge 604/1966). Per procedere legittimamente a un simile licenziamento, è necessario...



