Per reclamare la restituzione di somme anticipate, l’amministratore deve dimostrare di averle corrisposte
I bilanci devono contenere traccia concreta del denaro speso a titolo di oneri e costi condominiali
Per poter recuperare le somme anticipate nell’interesse del condominio, l’amministratore deve provare l’esborso. Del resto, il rapporto con i condòmini è regolato dalla disciplina del mandato con rappresentanza. Lo sottolinea il Tribunale di Taranto con sentenza 2190/2022 .
I fatti di causa
Ad aprire la controversia è l’ex amministratrice di uno stabile che, rivoltasi al giudice di pace, chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per riavere il denaro speso a titolo di oneri e costi condominiali anticipati nel corso del suo incarico. Tuttavia, accolta l’opposizione formulata da un condomino, il decreto viene revocato. La professionista, però, non demorde e sottopone la questione al Tribunale. In fondo, evidenzia, la documentazione allegata al ricorso – cioè i bilanci consuntivi di due annualità, approvati con altrettante deliberazioni – era idonea a dimostrare il proprio credito. Il condomino moroso ribatte, sostenendo di aver sempre pagato gli importi di sua spettanza e che, comunque, si trattava di un credito inesistente visto che, all’esito di una riunione, un bilancio non era stato approvato.
Nessun documento a riprova del credito reclamato
Ricostruzione accolta dal Tribunale che boccia integralmente l’appello dell’amministratrice. Dai bilanci che erano stati depositati, puntualizza, poteva dedursi l’esistenza di quote non versate ma nulla era emerso con riferimento al credito vantato nei confronti del moroso, essendosi la stessa amministratrice limitata, in assemblea, a parlare di un generico credito verso condòmini morosi non meglio individuati. In sostanza, né la delibera né i bilanci provavano il credito reclamato. Peraltro, la donna non si era neppure curata – come avrebbe agevolmente potuto – di allegare al ricorso, a sostegno della propria pretesa, dei documenti che attestassero le anticipazioni di denaro a suo dire effettuate per conto del debitore.
La decisione del Tribunale
Del resto, ricorda il giudice richiamando la sentenza di Cassazione numero 5062/2020, se il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse condominiale si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che esiste con i condòmini, è lui a dover offrire la prova degli esborsi effettuati. In ogni caso, i verbali davano atto solo dei voti favorevoli e contrari all’approvazione dei bilanci in questione ma nulla veniva specificato circa la verifica dell’entità delle quote millesimali dei votanti. Non era possibile, quindi, in sintesi, accertare l’avvenuto raggiungimento delle maggioranze di legge. Circostanza anomala, infine, il fatto che la creditrice fosse rimasta inerte per ben nove anni prima di reclamare giudizialmente il credito. Una serie di elementi che, come è intuibile, non potevano che indurre il Tribunale di Taranto a rigettare l’appello dell’ex amministratrice e condannarla alle spese processuali.