Condominio

Per la sostituzione della caldaia spese a carico anche dei condomini staccatisi dall’impianto

Questi ultimi restano infatti proprietari comunque dell’impianto comune

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di Giovanni Iaria

Il regolare distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento non esclude l'obbligo da parte del condòmino distaccato di partecipare alle spese per dismettere il vecchio impianto e per l'installazione di una nuova caldaia secondo le norme vigenti. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con la sentenza 9982/2020, pubblicata il 9 luglio 2020.

I fatti
La vicenda trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da un condòmino al quale era stato ingiunto da parte del condominio il pagamento di una somma risultante dal bilancio consuntivo approvato dall'assemblea condominiale a titolo di saldo dei lavori per la sostituzione della centrale termica. Il condòmino opponente deduceva la nullità di tre delibere approvate dall'assemblea condominiale nella parte in cui erano state poste a suo carico le spese per l'installazione della nuova caldaia deducendone la violazione dei criteri previsti dalla legge e dal regolamento per la ripartizione delle spese.

Secondo il condòmino opponente egli doveva essere esentato dal pagamento in quanto le spese riguardavano l'installazione di un nuovo impianto termico e non la semplice conservazione dell'impianto. Inoltre, trattandosi di una innovazione gravosa, ai condòmini che non intendevano trarne vantaggio doveva essere riconosciuto il diritto di essere esonerati da qualunque contributo alla partecipazione delle spese.

La decisione
L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace e la sentenza di quest'ultimo veniva confermata dal Tribunale in sede di appello promosso dal condòmino contro la decisione. Il Tribunale, dopo aver ricordato quanto disposto dall'articolo 1118 del Codice civile secondo il quale il condòmino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, ha osservato che anche in presenza di un distacco legittimamente operato dal condòmino ed accettato dal condominio, il condòmino distaccato non perde il diritto di proprietà sull'impianto ma si limita solo a non usufruire del servizio e di conseguenza non può ritenere di essere escluso dal pagare le spese resesi necessarie per dismettere il vecchio impianto e per l'installazione di una nuova caldaia nel rispetto della normativa vigente.

La sostituzione rientra tra gli atti di manutenzione straordinaria
La sostituzione della caldaia termica per essere quella esistente obsoleta o guasta, ha continuato il giudicante, è un atto di straordinaria manutenzione, in quanto non è diretta a creare una modificazione sostanziale o funzionale dell'impianto di riscaldamento ma ha il solo lo scopo di ripristinare la funzionalità dell'impianto già esistente. Il condòmino distaccatosi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, secondo il Tribunale capitolino, può essere esonerato dal pagamento delle spese solo nel caso in cui l'assemblea decide di installare una nuova caldaia dimensionandola solo per le esigenze dei condòmini ancora allacciati all'impianto, privando così i condòmini distaccati dalla possibilità di riallacciarsi al nuovo impianto. (Cassazione, sentenza 7182/2012).

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