Per usare il parcheggio condominiale, i proprietari di più appartamenti possono presentare diverse domande
Il numero ammesso al sorteggio è commisurato alla quota di unità immobiliari di cui sono intestatari e ai millesimi
Le parti comuni sono propagazioni (pertinenze) degli immobili di titolarità dei condòmini. L’articolo 1117 del Codice civile afferma che «la presunzione legale può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario, che si identifica nella dimostrazione della proprietà esclusiva del bene in capo a un soggetto diverso». Secondo la recente giurisprudenza e le normative condominiali, questa «prova non può essere data dalla clausola del regolamento condominiale che non menzioni il bene tra le parti comuni dell’edificio, non costituendo tale atto un titolo idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva del bene e quindi la sua sottrazione al regime della proprietà condominiale» (Cassazione, 17928/2007 e 6175/2009). Non è tutto: «Il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà ma ha la funzione di disciplinare l’uso della cosa comune e la ripartizione delle spese» (Cassazione, 13262/2012).
Il meccanismo di funzionamento del condominio, tramite il ricorso ai propri organi gestionali, è quello di garantire la governabilità delle parti comuni (tra cui il parcheggio) ricorrendo a un doppio criterio di maggioranze, per come si esprimono in sede assembleare, quello delle teste e quello dei millesimi. Pertanto, i condòmini che sono proprietari di più unità immobiliari hanno diritto che la propria posizione sia sdoppiata per quante sono le unità di rispettiva titolarità. Non c’è in questa soluzione alcuna violazione alla previsione dell’articolo 1102 Codice civile che, invece, stabilisce che ciascun condòmino è in grado di utilizzare un bene comune per scopi personali, ove non impedisca ai partecipanti al condominio di poter fare altrettanto.