Per il via libera dell’assemblea alla transazione di una lite sufficiente la maggioranza qualificata
Necessario il consenso unanime dei condòmini solo quando la transazione riguarda i diritti reali comuni
Con la sentenza 1144/2022, pubblicata il 17 marzo 2022, il Tribunale di Palermo si è pronunciato sulla questione relativa al quorum necessario affinchè l'assemblea possa autorizzare di transigere una lite in corso o chiedere di prevenirla, ribadendo che è sufficiente la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile e cioè i voti della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
La vicenda
A dare origine alla vertenza un condòmino il quale conveniva in giudizio il proprio condominio chiedendo che venisse annullata una delibera nella parte in cui l'assemblea condominiale aveva deciso di rinunciare al credito vantato nei confronti di due condòmini a condizione che questi ultimi rinunciassero ad ogni pretesa nei confronti del condominio. Con l'impugnazione il condòmino deduceva, fra l'altro, l'illegittimità della delibera per violazione di legge in quanto approvata senza che l'argomento fosse stato posto all'ordine del giorno e con una maggioranza diversa da quella prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile.
Il condominio non si costituiva, mentre nel giudizio intervenivano alcuni condòmini contestando le domande dell'attore chiedendone il rigetto. Il Tribunale, dopo aver precisato che nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale è l'amministratore l'unico soggetto legittimato passivo ed esclusivo, ha osservato che al singolo condòmino è riconosciuta la facoltà di poter spiegare all'interno del processo intervento adesivo dipendente per sostenere la validità della delibera impugnata.
La necessità di maggioranza qualificata
Le rimostranze del condòmino sono state accolte dal Tribunale il quale, dopo aver evidenziato che l'assemblea può decidere di transigere una lite riguardante materie sulle quali essa può deliberare, ma solo con la maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile, ha annullato la delibera impugnata nella parte in cui l'assemblea aveva deciso di rinunciare al credito nei confronti dei due condòmini.
Nel decidere la vertenza, il giudice palermitano ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'articolo 1135 Codice civile, l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condòmini, ai sensi dell'articolo 1118 Codice civile, comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni»(Cassazione 1234/2016).
Conclusioni
La maggioranza necessaria per transigere una lite, ha concluso il giudicante, è quella prevista per le liti attive e passive che riguardano materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore e, quindi, la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
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