Condominio

Perché la banda ultralarga fatica ad entrare in condominio

Ad ostacolare gli interventi molti amministratori che non tengono in dovuto conto gli indubbi vantaggi per il condominio ed i singoli condomini

di Glauco Bisso

Amministratori di condominio contro la banda larga. Open Fiber, società costituita da una partecipazione paritetica tra Enel S.p.A. e Cdp Equity S.p.A. (CDPE), società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, propone “patti chiari” agli amministratori e lo fa rispondendo a dieci domande. A rispondere è Andrea Falessi, Direttore delle Relazioni Esterne di Open Fiber.

1.Se la banda ultra larga è nella strada di casa. È vero che gli amministratori di condominio non vedono di buon occhio i lavori necessari a cablare l'edificio?

Si, la difficoltà c'è. Esperienze negative con lavori precedentemente fatti all'interno degli edifici e mal eseguiti hanno portato negli anni gli amministratori a non consentire agevolmente l'ingresso negli stabili. Spesso Open Fiber si trova di fronte a resistenze per accedere e quindi completare le attività di cablaggio. Questo rappresenta un limite importante per un'azienda che deve raggiungere circa 20 milioni di unità immobiliari in tutta Italia. Le resistenze non impattano solo sull'azienda, ma impediscono ai cittadini di avere una rete nuova e davvero performante in tempi ragionevoli.
Il legislatore con più interventi ha cercato di agevolare lo sviluppo delle moderne infrastrutture e quindi rendere più rapido il passaggio nei condomini, anche promulgando delle normative ad hoc. Nonostante le norme siano molto chiare, l'atteggiamento di molti amministratori di condominio – vuoi per scarsa conoscenza della normativa o, più probabilmente, per una ridotta sensibilità rispetto al valore dell'opera che Open Fiber sta realizzando - rappresenta a tutt'oggi un ostacolo per i cittadini che vorrebbero la fibra ottica fin nelle loro case.

2.È vero che in almeno un terzo degli edifici la fibra è in strada ma nell'edificio non entra per il “niet” dell'amministratore o del condominio?

No, nella stragrande maggioranza dei casi la nostra rete arriva già all'interno del condominio. Prevedere che l'infrastruttura sia già posata all'interno dello stabile, garantisce che, al momento della richiesta da parte del cliente di attivazione del servizio, siano sufficienti da 24 a 48 ore per l'attivazione. Al contrario, laddove la rete sia in facciata o nel pozzetto esterno al palazzo, dalla richiesta all’ attivazione potrebbero passare anche settimane a seconda della disponibilità dell'amministratore a permettere l'accesso all'edificio.

L'infrastruttura di rete che ha deciso di creare Open Fiber, detta Ftth (Fiber To The Home), prevede che la fibra ottica sia portata dentro casa di ogni singolo utente così da permettere di viaggiare fino ad 1 Giga al secondo. Il legislatore, per permettere ciò, ha equiparato i lavori necessari a portare la rete sino alla sede dell'abbonato - sia all'interno e all'esterno degli edifici - a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Pertanto, per l'esecuzione dei lavori non è più necessaria la delibera condominiale, fatta ovviamente eccezione per gli edifici che siano sottoposti a vincolo paesaggistico e/o monumentale.

In troppi casi, però, anche in caso di richiesta scritta di un condomino circa l'attivazione del servizio, l'amministratore decide ugualmente di non far installare la fibra all'interno del palazzo contravvenendo alle norme di legge esistenti e impedendo a chi ne ha diritto di usufruire di un servizio che viene equiparato ad un servizio di pubblica utilità (come definito dall'Agcom).

Per ovviare a questa situazione, Open Fiber, cerca continuativamente la collaborazione con coloro che gestiscono gli immobili. In particolar modo, è stata anche individuata e condivisa una modulistica e una procedura che garantisce gli amministratori nel momento in cui consentono l'accesso dei tecnici all'immobile.

3.Ci sono garanzie documentate che potete offrire alla proprietà sia per l'accesso che per la manutenzione futura degli impianti?

Si, Open Fiber si è dotata di una procedura interna che chi opera all'interno degli edifici deve assolutamente rispettare. Prima di avviare le attività negli edifici, inviamo una lettera agli amministratori, dove spieghiamo il contesto normativo e la tipologia degli interventi che andremo ad effettuare. A valle della comunicazione diretta all'amministratore di quanto stiamo per realizzare, vengono condivisi modelli di avviso che, nei tempi stabiliti, vengono affissi negli androni dei condomini nei quali si spiega puntualmente come e in quanto tempo verranno eseguiti i lavori.

4.Gli interventi nell'ambito del vostro piano, sia che interessino le strade sia che riguardino i condomìni, sono eseguiti dalle imprese in subappalto: le squadre che intervengono sono comunque da voi certificate e controllate?

Sì. Open Fiber si è dotata di una policy molto scrupolosa nella qualificazione delle imprese: tutte le aziende, anche subordinate, devono presentare una dettagliata lista di documenti che attestino, tra le altre cose, l'applicazione del contratto collettivo di lavoro e la formazione specifica delle maestranze.

Per quanto riguarda il rapporto tra appaltatori e imprese minori, Open Fiber vigila sulla corretta applicazione di contrattualistica e operatività nei cantieri tramite una Direzione lavori e un Cse (Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione) esterni alla società (Dlgs 81/08).

5.Nel caso in cui l'intervento non rispetti quanto pattuito, a chi può rivolgersi il cittadino?

Sono due gli scenari che dobbiamo considerare, quello relativo ai lavori di posa della rete e quello invece relativo all'attivazione del servizio. Il Codice delle comunicazioni elettroniche interviene sulla materia della gestione dei rapporti (diritti e obblighi) tra l'operatore di rete ed il condominio. In particolare, l'articolo 91 disciplina le condizioni di accesso agli edifici per l'installazione di impianti in fibra ottica stabilendo che il proprietario o il condominio non possono opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto che risulti necessario per soddisfare le richieste di utenze dei condomini (comma 2), e che il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio del personale di servizio per l'installazione, riparazione e gestione degli impianti in fibra ottica nell'edificio. In ogni caso, poi, l'operatore di rete può accedere a tutte le parti comuni dell'edificio, al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, a patto che provveda al ripristino delle condizioni precedenti l'esecuzione dell'intervento, alla riparazione di eventuali danni arrecati (articolo 4-bis), e che non alteri o pregiudichi l'aspetto esteriore dell'immobile in cui andrà a svolgere l'intervento.

Ovviamente lì dove nell'esecuzione delle proprie attività l'operatore di telecomunicazioni dovesse arrecare danni, eventuali contenziosi in merito sarebbero di competenza del Giudice ordinario. Diverso il caso, invece, previsto dal Dlgs 33/2016 che ricordiamo ha come obiettivo quello di definire norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo e agevolando l'uso dell'infrastruttura fisica esistente, inclusa quella interna agli edifici.

Il Decreto in questione, infatti, prevede espressamente che qualora insorga una controversia per l'esercizio di diritti ed obblighi derivanti da questa norma - ossia le modalità e condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di posa, incluse quelle condominiali - ciascuna delle parti possa rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in questo caso senza sostenere alcun onere amministrativo. L'Autorità in tal caso adotta una decisione vincolante in un termine che è stato fissato da legislatore in due mesi dal ricevimento della richiesta.

6.È possibile evitare la collocazione nell'atrio dell'armadietto Pte in modo da evitare pregiudizi al decoro?

Sì, di prevalenza il Pte viene collocato negli spazi comuni dove sono già presenti i contatori degli altri operatori. In ogni circostanza, cerchiamo, per quanto tecnicamente possibile rispetto allo stato dell'arte delle infrastrutture esistenti, di venire incontro alle esigenze dei condòmini. In linea generale, la scatola di derivazione ha delle dimensioni molto ridotte e viene collocata nel sottoscala degli edifici o accanto ai contatori già esistenti cosi da minimizzarne l'impatto visivo.

La legge ci aiuta anche in questo senso poiché prevede la possibilità per l'operatore di telecomunicazioni di installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che l'installazione non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio. E' altresì stabilito l'obbligo per l'operatore di telecomunicazioni di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori.

7. È possibile utilizzare per il passaggio negli appartamenti i cavi esistenti o quelli che verranno posati per centralizzare i contatori elettrici?

Si. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Dlgs 33/2016, ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto/obbligo di offrire ad altri soggetti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, equità e ragionevolezza.

Alla luce del disposto normativo, il progetto di Open Fiber prevede di riutilizzare massivamente tutte le infrastrutture fisiche esistenti all'interno del condominio, comprese quelle elettriche, e sfruttando le colonne montanti dell'edificio.

8.È previsto un rimborso all'amministratore di condominio per le perdite di tempo necessarie al controllo dei lavori?

No, in quanto l'amministratore è un mandatario del condominio. Come si diceva in precedenza, all'amministratore di condominio non viene richiesto alcun tipo di attività aggiuntiva, se non comunicare ai propri condomini l'arrivo della fibra ottica nel loro stabile. La nuova legge sulle semplificazioni amministrative, per ribadire ciò, ha anche precisato che l'esecuzione dei lavori per la posa di fibra ottica non è più soggetta a delibera condominiale. Infine, l'esecuzione dei lavori per l'installazione e gestione degli impianti in fibra ottica nell'edificio, nel rispetto delle già citate condizioni previste dal codice, non comporta in alcun caso il riconoscimento di un'indennità nei confronti del proprietario dell'edificio o del condominio (articolo 91).

9.È possibile contrassegnare l'edificio cablato con una sorta di “bollino blu”, in modo che chi acquista sia certo che la banda ultra larga sia fruibile?

Il Decereto legge 133/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”) introduce, tra le altre cose, importanti modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (Tue). In particolare, con l'articolo 135-bis del Tue, prevede che gli edifici di nuova costruzione o quelli per cui sono attuate opere di ristrutturazione profonda, siano equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio, ossia con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Per questi edifici è quindi prevista la possibilità di beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. La previsione di un meccanismo di “etichettatura” degli immobili cablati rappresenta un'opportunità in quanto favorisce una maggiore trasparenza per gli utenti sulle performance effettive di connettività e sul valore economico degli immobili.

A livello commerciale, invece, tutte le comunicazioni degli operatori devono già essere accompagnate da bollini verdi, gialli e rossi con delle lettere indicate all'interno.
Questi simboli sono stati introdotti da Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come standard che tutti gli operatori devono utilizzare per definire inequivocabilmente la tecnologia di rete che attiveranno al cliente finale con ogni tariffa o proposizione commerciale. E di conseguenza la velocità teorica e la qualità attesa dei servizi di rete. Nello specifico: F su fondo verde = Fibra Fiber-to-the-home (l'architettura di rete interamente in fibra ottica realizzata da Open fiber); FR fibra mista rame su fondo giallo = Fibra Fiber-to-the-cabinet (impianto misto fibra-rame); R rame su fondo rosso = la vecchia Adsl (rete in rame).

10.Cosa cambia per i condòmini se c'è la fibra?

Numerosi studi hanno evidenziato come ad oggi il consumatore esiga sempre più un accesso alle reti universale e convergente. In particolare, la maggior parte del traffico è oggi già costituito da contenuti video per una percentuale superiore al 60% e si prevede che arriverà tra pochi anni all'80%. Un beneficio sicuro per i condomini è legato alla possibilità di usufruire dei contenuti televisivi che si ricevono sulla smart tv oppure sull'apparecchio reso smart dotato da Hdmi. Sarà quindi possibile risparmiare il prossimo ammodernamento alla TV digitale. Non servono più le parabole per ricevere i contenuti via satellite. È possibile la teleconferenza non solo da utente ad utente ma anche verso gli enti pubblici o il medico di famiglia attrezzato. Realizzabile il telelavoro. E soprattutto la banda ultra larga permette di utilizzare l'intelligenza artificiale dentro casa con possibilità di utilizzo al momento appena immaginabili. Va infine sottolineato che il cablaggio dell'edificio, con la sua connessione stabile e veloce, dota ogni unità abitativa di un valore immobiliare aggiuntivo importante.

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