Possibile una nuova ripartizione delle spese processuali nella pronuncia di appello
Nel caso specifico, relativo ad un condominio soccombente, si è confermato il principio per il quale i costi del processo dovranno essere sostenuti dalla parte che perde la causa
Qualora una sentenza venga riformata in appello è necessaria una nuova regolamentazione dell' attribuzione delle spese legali generate nel corso del procedimento. Lo afferma la Cassazione con l' ordinanza 7038/ 2020 depositata il 12 marzo 2020 (relatore Antonio Scarpa).
I fatti
Il caso nasce dalla condanna pronunciata dalla Corte di appello di Genova a carico di un condominio. Il fondamento sostanziale della condanna e del conseguente onere a carico del condominio derivava dai danni subiti dall' appartamento di un singolo condomino. Il vano dalla proprietà di quest 'ultimo infatti aveva subito un danno dalla proprietà dell' intero condominio.
In questi casi, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell' articolo 2051 Codice civile sarà onere del proprietario provvedere al rimborso dei danni derivati dalla cosa in custodia, salvo che venga raggiunta la prova che esso derivi dal caso fortuito.
Questa norma, da applicarsi al caso concreto, determinava per il condominio l'onere di risarcire il danno del singolo condomino in quanto derivato dall'intera proprietà condominiale.
La ripartizione delle spese legali
Nel caso specifico i giudici della Corte di appello avevano parzialmente riformato la sentenza di primo grado. La loro decisione si estendeva anche alla distribuzione delle spese originatesi nel corso del procedimento. Quello che qui interessa sono gli aspetti relativi alla distribuzione di queste spese legali. In altri termini quale criterio dovrà essere adottato in sede di ripartizione dei costi derivati dal processo.
I giudici della Corte di appello avevano seguito un ben preciso criterio: esse infatti avrebbero dovuto essere sostenute per tre quarti da parte del condominio soccombente, restando solo il restante quarto a carico del singolo condomino che aveva ottenuto il risarcimento.Il criterio era stato seguito in relazione al positivo accertamento della responsabilità del condominio al quale pertanto si sarebbe dovuto attribuire la maggior parte dei costi del processo.
La difesa del condominio
Il condominio tuttavia riteneva la decisione dei giudici di appello illegittima tanto da dare ulteriore corso al procedimento per ottenere la riforma della sentenza di primo grado.
In particolare veniva rappresentato nella tesi difensiva come la decisione di secondo grado avesse erroneamente applicato il principio della soccombenza precisando come l' onere di sostenere i tre quarti era del tutto ingiustificato e privo di fondamento positivo.
Il ricorso alla Suprema corte
I giudici della Cassazione nell' ordinanza 7038/2020 osservano in particolare come le spese debbano essere ripartite sulla base del principio previsto dall' articolo 91 Codice di procedura civile per il quale i costi del processo dovranno essere sostenuti dalla parte concretamente soccombente. In particolare, osservavano i giudici della corte Suprema come sia onere dei magistrati che riformano una sentenza determinare con precisione l' accollo dell' obbligo economico prodottosi nel corso del procedimento.