Producendo l’atto si sana l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione anziché con ricorso
Non necessario, secondo le Sezioni unite della Cassazione, in tal caso il mutamento di rito
Le Sezioni unite della corte di Cassazione (sentenza 927/2022) hanno risolto l'annosa questione di diritto, non decisa in modo univoco dalle precedenti pronunce, riguardante i procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione (per morosità nel pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori) questione che incide anche sulla operatività del mutamento di rito per quei procedimenti erroneamente introdotti con l’atto di citazione anziché con il ricorso.
La vicenda
In base all'articolo 447 bis Codice procedura civile, tutte le controversie che hanno per oggetto la locazione, il comodato di immobili urbani e l’affitto di azienda seguono le norme dettate per il cosiddetto «rito del lavoro».Il locatore, pertanto, per ottenere il pagamento dei canoni e degli altri accessori al contratto, potrà attivare il procedimento monitorio con ricorso che si conclude con l’emissione di un decreto ingiuntivo; ovviamente, anche l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del conduttore dovrà seguire il rito locatizio, quindi, il rito lavoro, per quanto richiamato ed applicabile, per cui attivabile con ricorso.
L'articolo 4 comma 1 del Dlgs 150/2011 prevede che quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.Ora alle Sezioni unite è stato sottoposto il caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani (soggetta, come detto, al rito speciale di cui all'articolo 447-bis citato) erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso e della applicabilità, alla fattispecie in esame, del mutamento di rito.
Quando è necessario il mutamento di rito
Per le Sezioni unite la disciplina del mutamento di rito prevista dall'articolo 4, comma 1 citato opera esclusivamente in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto ma non costituisce un norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme speciali che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio previsto e disciplinato nel Codice di procedura civile già vigente all’entrata in vigore del Dlgs 150 citato.In definitiva il rito locatizio esula dall’applicabilità del citato decreto in quanto non rientra nelle controversie in esso previste.
Le Sezioni unite, quindi, hanno formulato il principio di diritto che afferma l'inapplicabilità della norma sul mutamento del rito nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, producendo l'atto (e quindi salvando) gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, purché depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 Codice di procedura civile, cioè entro il termine di 40 giorni per proporre opposizione (nella fattispecie in esame, accertata l'inapplicabilità della disciplina sul mutamento di rito all'opposizione promossa con atto di citazione– anziché con ricorso - dalla Asl avverso il decreto ingiuntivo per oneri locatizi ricevuto il 18 luglio 2014, veniva dichiarata inammissibile - a differenza di quanto dichiarato dalla Corte di appello - la citata opposizione perché tardiva in quanto notificata il 9 ottobre e depositata il 20 ottobre mentre i termini – tenuto conto della sospensione feriale dei termini, all’epoca dal 1° agosto al 15 settembre – scadevano l’11 ottobre 2014).