Nel caso venga emessa convalida per morosità o per finita locazione da parte del giudice competente (Tribunale), sul convincimento della legittimità del procedimento espletato innanzi a sé, in particolare della notificazione dell’intimazione, è possibile proporre dall’intimato l’opposizione tardiva al provvedimento di convalida, ex art. 668 cod. proc. civ., dando prova di un legittimo impedimento a comparire in udienza.
Inquadramento normativo
Al rimedio dell’opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità o per finita locazione (ex artt. 657 e 658 cod. proc. civ.), è dedicato, tra gli altri casi, l’art. 668 cod. proc. civ., in forza del quale, in ipotesi di convalida dell’intimazione di sfratto in assenza dell’intimato, questi può farvi opposizione dimostrando di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore ovvero, pur avendone avuto conoscenza, dando prova di un...
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