Condominio

Responsabilità da cosa in custodia: sul condominio grava la prova dell’esimente del caso fortuito

Il condominio risponde del danno in qualità di custode e pertanto non assume rilievo la sua condotta e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza

di Fabrizio Plagenza

Con la sentenza 2517 depositata il 27 giugno 2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affrontato uno dei temi sempre presenti nelle aule di giustizia : quello relativo alla responsabilità da cose in custodia in capo al condominio.

I fatti di causa

L'attore evocava in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal sovrastante lastrico solare condominiale. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, che contestava la domanda proposta dall'attore, richiedendo il rigetto e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa ex articoli 106 e 269 Codice procedura civile dell'impresa che aveva eseguito, nell'anno 2006, su incarico e per conto del predetto condominio, lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, al fine di essere tenuto indenne dalle eventuali responsabilità per i fatti di causa.

Il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, ma lo stesso, pur ricevendo regolare notifica dell'atto di citazione, non si costituiva, tanto che ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante Ctu tecnica ammessa al fine di accertare la sussistenza delle lamentate infiltrazioni in proprietà dell'attore, la causa ed individuare quali opere sarebbero risultate necessarie per eliminare le cause nonché, infine, per la quantificazione di eventuali danni.L'azione risarcitoria promossa dall'attore si fondava sulla responsabilità oggettiva ex articolo 2051Codice civile che attribuisce la responsabilità del danno cagionato dalle cose a colui che ha il potere di vigilanza e controllo, anche di mero fatto, sulla res.

Responsabilità di tipo oggettivo

Si tratta, quindi, di una «responsabilità addebitata su base oggettiva, che prescinde dall'indagine e/o accertamento del profilo colposo, diversamente da quanto richiesto per la responsabilità ex articolo 2043 odice civile». Per l'effetto della norma richiamata, il soggetto custode della cosa, produttiva di danno, è tenuto al risarcimento anche qualora, a suo carico, non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). «Ne consegue – si legge nella sentenza 2517/22 - che la presunzione di responsabilità può vincersi per il custode solo in caso di dimostrazione del caso fortuito, per il quale non è sufficiente la colpa del danneggiato, valevole soltanto a limitare il quantum del risarcimento ai sensi dell'articolo 1227 Codice civile».

Il ruolo dell’amministratore

Più in particolare e nello specifico, «il condominio risponde, quale custode ex articolo 2051 Codice civile, dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, svolgendo quest’ultimo anche se in uso esclusivo ad un solo condomino la funzione di copertura dello stabile condominiale». Dunque, si può affermare che chiamato a rispondere di tali danni è il condominio in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condòmini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo (Cassazione civile, sezione II, 25288/2015).

In tema di onere probatorio si può allora affermare che sul danneggiato grava l'obbligo di provare il danno subito e il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre «sul custode/condominio grava la prova dell'esimente del caso fortuito» costituito dal fatto naturale o del terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode.

Conclusioni

Il giudice campano chiarisce come nella fattispecie disciplinata dall’articolo 2051, vada individuata un’ipotesi di “responsabilità oggettiva” in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché «funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d’uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti».

Da ciò consegue che sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico tra la “res” e l’evento dannoso, mentre sul custode grava la prova liberatoria costituita dall’allegazione e dimostrazione dell’esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o dello stesso danneggiato) idoneo a interrompere il nesso causale (Tribunale Bari, sezione III, 1350/2016).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©